Ottemperanza al giudicato del Giudice Ordinario: condanna al pagamento della Carta del Docente (TAR Puglia n. 686 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione cui l’ordine è rivolto. Sussistono i presupposti per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997. Non è dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando gli interessi legali siano satisfattivi dell’ulteriore ritardo.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto la domanda della ricorrente, docente a tempo determinato, volta a ottenere il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento della somma capitale. A fronte del mancato spontaneo adempimento dell’amministrazione, la ricorrente notificava il titolo esecutivo in data 18 aprile 2025 e, decorso infruttuosamente il termine di legge, introduceva il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., avendo la sentenza del Giudice Ordinario comprovata valenza di cosa giudicata. Ha inoltre accertato l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
Nel merito, il TAR ha rilevato la mancata contestazione dell’inadempimento da parte del Ministero, costituitosi in giudizio, e ha conseguentemente ordinato la completa esecuzione del giudicato per la sorte capitale, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione e sino al soddisfo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
La richiesta di penalità di mora è stata, invece, respinta: il Collegio ha ritenuto satisfattiva la corresponsione degli interessi legali in caso di ulteriore ritardo, richiamando precedenti conformi della giurisprudenza amministrativa. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine assegnato, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, senza liquidazione di compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega.
Nota della Redazione
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