Autismo e progetto individuale: specialità della legge 134/2015 rispetto alla legge 328/2000 (TAR Puglia n. 106 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di disturbi dello spettro autistico la legge n. 134/2015 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale sulla disabilità dettata dalla legge n. 328/2000. Ne consegue che le amministrazioni non sono titolari di alcun obbligo di provvedere su un’istanza di predisposizione del progetto individuale formulata esclusivamente ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, non essendo tale norma attributiva del potere in materia di autismo. L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è pertanto esperibile, non potendosi accertare l’inottemperanza ad un obbligo inesistente né disporre la condanna ad un facere provvedimentale estraneo alle attribuzioni dell’amministrazione intimata. Ove l’amministrazione sanitaria abbia comunque riscontrato l’istanza con un provvedimento espresso, difetta altresì il presupposto del silenzio-inadempimento. Resta salva la riproposizione di una nuova istanza fondata sulla normativa speciale.

Il Fatto

La ricorrente, madre e amministratrice di sostegno del figlio affetto da disturbo dello spettro autistico di livello grave, aveva richiesto sin dall’ottobre 2019 al Comune di Brindisi e all’A.S.L. di Brindisi la predisposizione del progetto individuale per persona con disabilità ex art. 14 della legge n. 328/2000, per consentire l’integrazione del figlio nella vita sociale e familiare. Protrandosi l’inerzia, la ricorrente ha rinnovato la richiesta con istanza-diffida e ha poi impugnato il silenzio-rifiuto serbato dalle amministrazioni, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al risarcimento del danno da ritardo.

Nel corso del giudizio, celebrata la camera di consiglio, il Presidente ha disposto la conversione del rito in ordinario ex artt. 32, comma 1, e 117, comma 6, c.p.a., rilevata la compresenza della domanda risarcitoria, fissando la causa all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa della sussistenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e dal principio di certezza del tempo amministrativo posto dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Richiama quindi la giurisprudenza secondo cui il silenzio-inadempimento presuppone la violazione di un preciso obbligo di provvedere, non essendo sufficiente la mancata conclusione del procedimento entro il termine astrattamente previsto.

Il Tribunale ricostruisce la vicenda fattuale, non contestata dalla ricorrente, che ha visto il paziente preso in carico dal Centro Territoriale per l’Autismo della A.S.L. e destinatario di plurimi progetti terapeutico-riabilitativi, con alternanza di soluzioni residenziali e diurne concordate con la famiglia, fino alla redazione del P.A.I. e all’individuazione di un centro diurno, con autorizzazione alla copertura finanziaria nei limiti della tariffa e non delle prestazioni aggiuntive.

La questione giuridica centrale è quella della corretta individuazione del quadro normativo di riferimento. Il Collegio afferma che la legge n. 134/2015 disciplina specificamente gli interventi in materia di autismo, attribuendo alle Regioni il compito di garantire i servizi di assistenza sanitaria mediante l’individuazione dei centri di riferimento (C.A.T.) e di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. La normativa statale speciale prevale quindi sulla disciplina generale in materia di disabilità generiche invocata dalla ricorrente.

Alla luce delle coordinate giurisprudenziali richiamate — per cui l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è esercitabile in assenza di un obbligo di conclusione del procedimento né può condurre alla condanna ad un facere provvedimentale estraneo alle attribuzioni dell’amministrazione — il Tribunale ritiene che le amministrazioni intimate non avessero alcun obbligo di provvedere su un’istanza fondata su normativa non conferente.

In via ulteriore, il Collegio osserva che l’A.S.L. ha comunque riscontrato esplicitamente le istanze con un provvedimento espresso non impugnato, recante il P.A.I. e la proposta di inserimento in centro diurno: tale riscontro esclude sotto ogni profilo la configurabilità di un obbligo di provvedere residuo. Il ricorso è quindi respinto, con rigetto della connessa domanda risarcitoria per difetto dei presupposti, e le spese sono integralmente compensate in ragione della novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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