Revocazione per errore di fatto: serve la riproposizione dei motivi rescissori (Cons. Stato n. 10425 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza: è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, non contenga anche la domanda di decisione sull’originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi, non essendo sufficiente il generico richiamo agli atti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., investe l’attività preliminare di lettura e percezione degli atti del processo quanto alla loro esistenza e al significato letterale, e non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice né il contenuto concettuale delle tesi difensive. Le censure sull’applicazione del principio di gerarchia delle fonti e sulla necessità di ripubblicazione del piano costituiscono errori di diritto, non denunciabili mediante revocazione. La sentenza resa su fattispecie analoga non costituisce tertium comparationis nel giudizio di revocazione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano impugnato davanti al TAR Veneto la deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. 16 del 4 marzo 2021, di approvazione parziale della variante al piano degli interventi, e la deliberazione di Giunta n. 70 del 28 aprile 2021, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR Veneto, con sentenza n. 1191/2022, aveva accolto in parte il ricorso principale, respinto l’istanza risarcitoria e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9436/2023, aveva accolto l’appello principale del Comune e respinto integralmente il ricorso di primo grado. I ricorrenti hanno quindi proposto revocazione deducendo tre motivi di errore di fatto: la consapevolezza del Comune sul consumo di suolo, il rapporto gerarchico tra fonti e la mancata ripubblicazione del piano. Hanno inoltre depositato una sentenza della stessa Sezione resa su fattispecie analoga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare un difetto strutturale del ricorso: i ricorrenti si soffermano sugli errori di fatto della fase rescindente, ma non ripropongono gli specifici motivi da esaminare nella successiva fase rescissoria. Il giudizio di revocazione si compone di due fasi decise con atto unitario, sicché la domanda deve contenere tutti i requisiti per consentire la pronuncia definitiva.

Il principio di autosufficienza impone la riproposizione dei motivi e non tollera il rinvio agli atti del precedente giudizio. Le parti hanno gli stessi oneri di un ordinario giudizio di appello e le eccezioni devono essere espressamente formulate (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6493/2024).

Nel merito il ricorso è comunque inammissibile per assenza di un errore revocatorio. La Corte ricostruisce i tre requisiti dell’errore di fatto: percezione errata del contenuto materiale degli atti, punto non controverso e non espressamente motivato, incidenza decisiva della svista. Si tratta di una svista o di un abbaglio dei sensi, non di un difetto di motivazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 947/2020; Sez. IV, n. 2431/2015).

Sul primo motivo il Collegio osserva che solo con la deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018 e con il decreto dirigenziale n. 191 del 20 novembre 2018 è stata individuata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Vicenza. Tali provvedimenti, richiamati nelle premesse della delibera consiliare, hanno inciso sulla valutazione discrezionale dell’amministrazione: la tesi dei ricorrenti non integra quindi la fattispecie revocatoria.

Il secondo e il terzo motivo attengono a valutazioni giuridiche. La contestazione del rapporto gerarchico tra fonti e del diritto di partecipazione investe l’attività interpretativa del giudice e configura un errore di diritto, non denunciabile con la revocazione, che altrimenti diventerebbe un grado ulteriore di giudizio (Cons. Stato, Sez. II, n. 4460/2025). La mancata ripubblicazione, del resto, non è illegittima quando le modifiche non stravolgono il piano (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1158/2025).

La sentenza n. 7612/2025, resa su fattispecie analoga, non è idonea a fondare l’accoglimento: il thema decidendum è delimitato dai motivi e la revocazione non può veicolare errori di diritto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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