Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Puglia n. 1071 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La sopravvenienza del passaggio in giudicato in corso di causa non determina l’inammissibilità del ricorso, in ossequio al principio di economia processuale e alla natura del fatto costitutivo, che deve sussistere al momento della decisione. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro è subordinata all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di compiere le eventuali variazioni di bilancio a spese dell’ente inadempiente.

Il Fatto

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata il 19.07.2023. Con quella pronuncia il Ministero della Difesa era stato condannato al pagamento, in favore degli eredi, di una somma a titolo di danno non patrimoniale iure haereditatis, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese di causa, con distrazione in favore del procuratore anticipante.

Il ricorso è stato notificato e depositato il 04.12.2023, dunque prima che spirasse il termine lungo per l’impugnazione. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestazioni specifiche e senza produzione documentale. Il Collegio ha disposto un’istruttoria sulla vicenda, assegnando un termine per una dettagliata relazione sulle attività esecutive intraprese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La sentenza del Tribunale di Taranto rientra in tale ambito applicativo.

La questione preliminare riguarda la irrevocabilità del titolo. Il termine lungo è spirato il 19.01.2024, quando il ricorso era già pendente. Il Collegio ritiene che il fatto costitutivo sia sopravvenuto in corso di causa e che ciò non precluda l’accoglimento, in applicazione del principio di economia processuale, richiamando un precedente del Consiglio di Stato del 2007.

Superata la preliminare, il Tribunale verifica la regolarità del rito. Osserva il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e rileva che la sentenza è stata notificata al Ministero, ai fini dell’esecuzione, il 24.07.2023. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che subordina l’azione esecutiva all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.

Nel merito, il Collegio accoglie il ricorso. Dagli atti non risulta alcun adempimento e l’amministrazione non ha contestato il punto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, secondo quanto statuito dalla pronuncia del giudice del lavoro.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente del Ministero presso la Direzione di Intendenza Marina Militare Roma, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore anticipante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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