Il CRR è l’unico organo competente sul parere per le cure all’estero (TAR Puglia n. 1071 del 13.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni assistenziali di altissima specializzazione all’estero, il centro regionale di riferimento è l’unico organo legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti sanitari e ad autorizzare la prestazione, con il conseguente concorso nella spesa. L’azienda sanitaria di appartenenza esaurisce il proprio obbligo nella ricezione dell’istanza, nella verifica formale e nella tempestiva trasmissione al CRR, sicché la mancata emissione del provvedimento finale non integra silenzio inadempimento a carico dell’ASL quando questa abbia compiuto tutti gli adempimenti di competenza. Il danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 richiede la rigorosa prova del pregiudizio, della colpa e del nesso causale, non potendosi identificare con la mera attesa. La domanda di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis è inammissibile se il richiedente non ha preventivamente attivato il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, autorizzata con provvedimento del Tribunale ordinario alla riassegnazione di genere e all’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali presso una struttura ospedaliera italiana, si iscriveva nelle liste di attesa di tre nosocomi pubblici. Il primo attestava tempi superiori a tre anni, il secondo e il terzo comunicavano la mancata esecuzione della prestazione o la indisponibilità. La tecnica prescelta, vaginoplastica con innesto peritoneale in laparoscopia, non risultava praticata in Italia.
La ricorrente presentava quindi alla propria ASL, corredata dalla proposta motivata di un medico specialista, domanda di autorizzazione a fruire in forma indiretta delle cure presso un centro di Belgrado, ai sensi del d.m. 3 novembre 1989. L’ASL trasmetteva l’istanza al CRR, individuato in una unità operativa ospedaliera, e ne dava notizia all’interessata; non ricevendo riscontri, reiterava il sollecito. Non ottenendo alcun provvedimento, la ricorrente ricorreva per l’accertamento del silenzio, per la nomina di un commissario ad acta e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo o all’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.m. 3 novembre 1989, adottato in applicazione dell’art. 5 legge n. 595/1985. L’art. 4 del decreto impone all’assistito di presentare domanda all’unità sanitaria locale di appartenenza, con indicazione del centro estero prescelto, e all’ASL di trasmettere la documentazione al centro regionale di riferimento. L’art. 4, comma 5 attribuisce al CRR la valutazione dei presupposti sanitari e l’autorizzazione, mentre il comma 6 gli consente di autorizzare un centro diverso, con adeguata motivazione.
La Regione Puglia ha integrato il quadro con la delibera di Giunta, che conferma il ruolo centrale del CRR e delimita le competenze del distretto socio-sanitario alla ricezione dell’istanza, alla verifica della regolarità formale e alla trasmissione tempestiva. Il Collegio rileva che l’ASL ha protocollato l’istanza e il giorno stesso l’ha inoltrata al CRR con contestuale avvio del procedimento comunicato all’interessata, per poi sollecitare il parere rimasto senza riscontro. Ne deduce che l’inerzia non è imputabile all’ASL.
Poiché il CRR non si è espresso, il Tribunale ordina alla Regione, per il tramite del CRR, di emettere il parere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Prevede sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, la nomina del commissario ad acta nel Direttore generale delle professioni sanitarie presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega.
Quanto alle domande risarcitorie, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il danno da ritardo esige la prova rigorosa del pregiudizio, della colpa o del dolo e del nesso causale, prova assente nel caso concreto. Il pregiudizio non risiede nell’attesa in sé, ma nell’ostacolo al godimento del bene della vita, ossia il riconoscimento delle spese, che può derivare solo dall’organo tecnico preposto. La domanda di indennizzo è invece inammissibile, perché il comma 2 dell’art. 2-bis presuppone l’attivazione preventiva del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni, nella specie omessa.
Le spese sono compensate in parte per soccombenza reciproca e per la restante parte poste a carico della Regione Puglia, alla quale il ritardo nell’espressione del parere è oggettivamente imputabile.
Nota della Redazione
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