Sospensione cautelare dell’ordinanza-ingiunzione per omesso contributo di costruzione (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 18 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., può essere accolta quando le questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia richiedano un esame approfondito, proprio della fase di merito, e quando il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla riscossione e l’interesse privato alla sospensione, anche in ragione della condizione economica del ricorrente, renda preferibile la soluzione che consenta di pervenire alla decisione re adhuc integra. In tale evenienza, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Ortona intimava il pagamento della somma di € 22.647,72 a titolo di contributo di costruzione non versato per un edificio rurale, autorizzato da permessi di costruire e da una DIA risalenti agli anni 2010-2013. Il provvedimento era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in composizione monocratica collegiale, ha ritenuto che le questioni sollevate dalla parte ricorrente non potessero essere delibate con la sommarietà propria della fase cautelare, richiedendo un adeguato approfondimento in sede di merito. Tale circostanza ha integrato il requisito del fumus boni iuris, senza necessità di una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha operato un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla riscossione del tributo e l’interesse del ricorrente a non subire un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio. In tale bilanciamento, la condizione economica del ricorrente ha assunto rilievo decisivo, orientando la scelta verso la soluzione cautelare che consente di giungere alla decisione re adhuc integra.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza incidentale, sospendendo gli effetti dell’ordinanza-ingiunzione impugnata e fissando l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, ravvisandosi giusti motivi. Con separata statuizione, il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.