Istruttoria cautelare su ordinanza di sgombero e conservazione dell’efficacia del provvedimento (TAR Sardegna n. 50 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione dell’istanza cautelare proposta avverso un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero di un immobile, ove si contrappongano le esigenze abitative del privato e la necessità di tutela dell’incolumità pubblica, il giudice amministrativo può disporre approfondimenti istruttori ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., acquisendo dall’amministrazione informazioni sullo stato attuale dell’edificio, sugli interventi necessari a renderlo abitabile in sicurezza e sulle soluzioni abitative alternative. Nelle more dell’espletamento dell’istruttoria, la conservazione dell’efficacia del provvedimento impugnato risponde all’esigenza di non esporre la collettività a rischi gravi per la sicurezza, restando impregiudicata ogni valutazione definitiva sulla domanda cautelare nella successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune aveva disposto lo sgombero e la messa in sicurezza di un edificio, adducendo la lesione delle proprie esigenze abitative. Il provvedimento traeva origine dagli accertamenti svolti sullo stato dell’immobile, ritenuto fonte di pericolo per l’incolumità pubblica e per la stessa occupante.
Nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, mentre il Comune resisteva insistendo sulla gravità dei rischi che lo sgombero mirava a scongiurare. Il Collegio rilevava la particolare delicatezza della vicenda, nella quale le esigenze abitative della ricorrente si contrapponevano alla necessità di tutelare l’incolumità pubblica, rendendo necessari approfondimenti prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la complessità della situazione emergente dagli atti imponesse un supplemento di istruttoria. In particolare, ha ravvisato l’esigenza di acquisire dal Comune informazioni dettagliate sull’esito degli accertamenti svolti sullo stato attuale dell’immobile e sugli interventi eventualmente capaci di renderlo abitabile in sicurezza, anche limitatamente all’appartamento in cui risiedeva la ricorrente.
Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario verificare la ricerca — e l’eventuale reperimento — di soluzioni abitative alternative in favore della ricorrente, al fine di valutare compiutamente il bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
In tale prospettiva, ha disposto il deposito, a cura del Segretario comunale o di un suo delegato, di una relazione istruttoria descrittiva di tali elementi, corredata della documentazione di riferimento, da trasmettere entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Nelle more dell’adempimento istruttorio, il Tribunale ha ritenuto di conservare intatta l’efficacia del provvedimento impugnato, in ragione dell’evidente gravità dei rischi che lo stesso mira a scongiurare, rinviando la nuova trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
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Nota della Redazione
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