Istruttoria doverosa prima del diniego di cambio di destinazione d’uso (TAR Puglia n. 1074 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione di un diniego di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso, non può decidere la controversia quando la verifica delle censure richieda ulteriori accertamenti istruttori. In tal caso sospende ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese e ordina all’amministrazione resistente l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata dalla documentazione pertinente, sui criteri di calcolo delle aree a standard ex D.M. n. 1444/1968 e sulle superfici effettivamente considerate. La sospensione della decisione presuppone che gli accertamenti richiesti siano indispensabili ai fini del decidere e vanno contenuti entro i motivi concretamente dedotti. Il rinvio della causa a una nuova udienza non esaurisce il contraddittorio, ma ne garantisce il pieno sviluppo alla luce dell’esito dell’istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente ha acquistato in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce un complesso industriale dismesso, già destinato a calzaturificio, ubicato nell’agglomerato A.S.I. di Specchia/Tricase/Miggiano. Su tale immobile ha chiesto al Comune il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di due locali, da deposito e mensa-spogliatoio a locali commerciali di tipologia M2.

Il responsabile del settore ha negato il titolo edilizio con provvedimento del 4.10.2022, preceduto da preavviso di rigetto e nota istruttoria. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo violazione della legge n. 241/1990, del piano regolatore territoriale dell’ASI, del regolamento sulla monetizzazione dei parcheggi e della regolamentazione regionale, oltre a difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune si è costituito contestando nel rito e nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la causa non è matura per la decisione. Le censure proposte dalla ricorrente ruotano attorno al calcolo delle aree a standard imposto dal D.M. n. 1444/1968, che il Comune ha posto a fondamento del diniego. Il giudice ritiene che la verifica di tale profilo richieda una ricostruzione dei criteri concretamente seguiti dall’amministrazione, non desumibile dagli atti versati in giudizio.

Il Tribunale ordina quindi al Dirigente dell’U.T.C. di Tricase l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata della documentazione utile, da depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. L’ordine istruttorio è articolato in punti specifici. Il primo riguarda i criteri utilizzati per il calcolo delle aree a standard. Il secondo chiede se il calcolo sia stato rapportato all’intera superficie del capannone, comprensiva delle porzioni non interessate dal cambio di destinazione, oppure alle sole superfici oggetto dell’istanza, precisando se tra queste rientrino il deposito di pertinenza del locale commerciale e il porticato.

Il terzo punto richiede di chiarire se sia stata valutata la possibilità di chiusura con opere murarie del vano deposito rispetto all’adiacente struttura di vendita, così da stralciarlo funzionalmente dal mutamento di destinazione. Il Collegio dispone inoltre l’acquisizione della delibera di consiglio comunale n. 8/2018. Tali accertamenti sono funzionali alla verifica dei presupposti posti a base del diniego e non anticipano alcuna valutazione nel merito.

Con il dispositivo il TAR sospende ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni per l’adempimento e rinvia la causa per il prosieguo alla pubblica udienza del 16 aprile 2025. L’ordine istruttorio mira così a colmare i vuoti conoscitivi che impediscono la decisione, secondo gli specifici motivi di censura dedotti dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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