Penalità di mora iniqua se il Ministero è sommerso da contenziosi (TAR Lazio n. 1074 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento delle somme riconosciute a titolo di Carta elettronica del docente, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando la sua comminatoria risulti manifestamente iniqua. Tale qualificazione discende dalla circostanza che l’amministrazione debitrice sia gravata da un elevato numero di contenziosi della medesima natura, circostanza che rende ragionevolmente escludibile, soprattutto a fronte della nomina del commissario ad acta, un ulteriore significativo ritardo nell’adempimento. Resta fermo che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, l’amministrazione non può limitarsi all’integrale esecuzione di un capo accessorio, come quello relativo alle spese di lite, per sottrarsi all’obbligo di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese, liquidate in euro 300,00.
Il titolo, notificato in copia conforme il 13 dicembre 2024, era divenuto definitivo per mancata impugnazione. L’amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 1.000,00 per le due annualità, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. È documentalmente provato che la sentenza è definitiva e che sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo, come prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il TAR ha precisato, richiamando la novella introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 18 ottobre 2022, che non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva: il termine dilatorio decorre quindi dalla notifica della sentenza anche se questa ne sia priva, in linea con il precedente della medesima sezione TAR Lazio n. 2096 del 2024.
Nel merito, l’amministrazione non ha assolto all’onere probatorio sulla propria obbligazione di pagamento, con la sola eccezione del capo sulle spese, estraneo all’oggetto del giudizio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione e nomina del Direttore della Ragioneria territoriale di Frosinone/Latina quale commissario ad acta, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente.
La parte di maggiore interesse riguarda il rigetto della richiesta di penalità di mora. Il Collegio ha ritenuto la misura manifestamente iniqua nel caso concreto, valorizzando il fatto che il Ministero è notoriamente interessato da un elevato numero di contenziosi inerenti la Carta del docente. A ciò si aggiunge la considerazione che, in ragione della già disposta nomina del commissario, possono ragionevolmente escludersi ulteriori significativi ritardi. La pronuncia si pone in continuità con i precedenti della stessa sede, richiamati in motivazione, resi su casi analoghi. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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