Nesso causale escluso tra benzene e uranio impoverito e linfoma non Hodgkin (TAR Puglia n. 13 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede che i fatti di servizio ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. Rientrano in tale nozione solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione dei disagi e dei fattori di rischio ordinari della singola prestazione. I giudizi medico-legali degli organi tecnico-consultivi sono espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato del giudice amministrativo salvo irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti. In materia di esposizione a uranio impoverito, benzene e vaccinazioni, la letteratura scientifica non consente di affermare un nesso causale certo con il linfoma non Hodgkin, e il diniego ministeriale che recepisce tali conclusioni non è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito in servizio dal 1992, è stato addetto con continuità alla guida di mezzi pesanti e al trasporto di personale, carburanti e materiali pericolosi, con esposizione a sostanze tossiche quali olii, idrocarburi e benzene. Nel 2003 è stato impiegato nella missione internazionale in Kosovo, dapprima a Pristina e poi a Djakovica, con compiti di autotrasporto e rifornimento del contingente.
Nel 2016 gli è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin B follicolare. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha espresso parere di non dipendenza della patologia da causa di servizio; il Ministero della Difesa ha quindi rigettato l’istanza di riconoscimento e la richiesta di equo indennizzo. Il militare ha impugnato il decreto ministeriale, il verbale della C.M.O. e il parere del Comitato, deducendo carenza istruttoria e motivazionale ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e il d.P.R. n. 461/2001. Ne ricava il criterio della concausa efficiente e determinante: la rilevanza delle concrete modalità di svolgimento del servizio presuppone circostanze specificamente lesive, che esulino dalle normali condizioni di lavoro. Il Tribunale richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 581 del 2017 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 745 del 2018.
Quanto alla valutazione tecnica, il Collegio ribadisce che i giudizi medico-legali degli organi consultivi sono connotati da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, richiamando Cons. Stato, Sez. II, parere n. 5050/2009.
Poiché il parere del Comitato appariva sintetico, la Sezione ha disposto una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata a un primario ematologo, per accertare il possibile nesso causale o concausale con l’esposizione a sostanze tossiche. Le operazioni peritali sono state rinnovate due volte per nullità, avendo il verificatore omesso le formalità a garanzia del contraddittorio previste dall’art. 67 c.p.a.; la relazione definitiva è stata depositata nel luglio 2024.
Il verificatore ha concluso che la letteratura scientifica non consente di stabilire un nesso causale certo tra esposizione a benzene, uranio impoverito, vaccinazioni e linfoma non Hodgkin. Con riferimento al caso concreto ha escluso ingestione o inalazione di uranio impoverito, non provenendo alimenti e bevande da aree di guerra, e ha rilevato l’assenza di ferite contaminabili e di contatti ravvicinati e intensi. La permanenza nel teatro del conflitto è stata considerata troppo breve per giustificare una correlazione, e la patologia si è sviluppata in organi diversi da quelli bersaglio.
Il Tribunale ha condiviso integralmente tali conclusioni, giudicando il parere del Comitato non erroneo né illogico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle della verificazione poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà. Il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Nota della Redazione
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