Concessioni demaniali portuali transitorie e coerenza con la pianificazione vigente (TAR Toscana n. 1075 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima rilasciata per una gestione transitoria, in attesa del riassetto del comparto portuale, non introduce alcuna modifica della destinazione funzionale dell’area quando l’attività assentita rientra nella funzione già impressa dal piano regolatore portuale. L’attività cantieristica relativa a unità superiori a 24 metri, compresi i mega-yacht, rientra nella nozione di nave e dunque nella funzione industriale I-A1, restando distinta dalla cantieristica minore della nautica da diporto riconducibile alla funzione I-A2. Il titolare di una concessione scaduta non vanta alcun diritto di preferenza né un interesse giuridicamente tutelabile alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni. Le censure avverso le scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione sull’organizzazione del comparto sono inammissibili per difetto di interesse attuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale che svolge attività di cantieristica e rimessaggio navale nella darsena Calafati del porto di Livorno, impugnava le delibere del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale con cui era stato approvato il piano industriale elaborato da una società di consulenza e disposta una gestione transitoria delle aree demaniali, nonché il provvedimento presidenziale che avviava le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni.

Impugnava altresì il bando relativo al lotto comprendente l’area già in concessione alla propria ditta. Con motivi aggiunti contestava l’aggiudicazione del lotto a un’ATI, deducendo la mancata ostensione di atti, la valutazione dell’offerta, la tardività dell’offerta dell’aggiudicataria e una causa di esclusione. L’istanza cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’interesse ad agire, rilevando che la procedura non modifica la destinazione funzionale dell’area: la concessione in essere era già rilasciata per mantenere un cantiere di riparazioni e costruzioni navali, corrispondente alla funzione industriale I-A1 individuata dalle norme tecniche del piano regolatore portuale. Gli atti impugnati non localizzano ancora la cantieristica per la nautica da diporto di alta fascia, ma mirano ad allineare temporalmente le concessioni e a indirizzare il comparto verso un riassetto infrastrutturale.

Ne deriva un primo profilo di difetto di interesse: gli atti sono rivolti allo sviluppo di quella stessa attività che il ricorrente assume fondante la propria impresa. Il Collegio osserva che resta irrisolto il dubbio sulla effettiva tipologia di attività esercitata, non risultando che il ricorrente operi su navi commerciali o militari. Le censure avverso il piano industriale sono dichiarate inammissibili, per difetto di interesse attuale e perché afferenti al merito di scelte tecnico-discrezionali.

Nel merito, il primo motivo è infondato: secondo l’art. 3, comma 1, lett. c-d, d.lgs. n. 171/2005, per nave si intende un’imbarcazione di qualunque natura, compresa quella da diporto, di lunghezza superiore a 24 metri. La specializzazione delle aree per yacht di alta gamma risulta quindi coerente con la destinazione I-A1. Il Collegio rileva inoltre che un adeguamento tecnico funzionale, reso esecutivo nel dicembre 2023, aveva già esteso la funzione cantieristica per circa 5.800 mq: il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale atto, non la successiva gara.

Il richiamo al piano attuativo di dettaglio è improprio, essendo stato annullato con sentenza del TAR Toscana del 23 febbraio 2021. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la durata biennale della concessione transitoria è coerente con l’art. 19 del locale Regolamento, che prevede durata da uno a quattro anni, e la proroga semestrale ha favorito lo stesso ricorrente. Non sono irragionevoli le richieste di investimento, essendo previsto il rimborso delle quote residue al subentro. Il concessionario uscente non vanta alcun diritto di preferenza.

Quanto ai motivi aggiunti, il primo è stato rinunciato. Le censure sulla valutazione dell’offerta sono infondate, avendo la Commissione correttamente attribuito zero punti agli investimenti non progettati, con un divario di oltre 32 punti che rende inammissibili le contestazioni per mancato superamento della prova di resistenza. La censura sulla proroga è infondata, non essendo stato impugnato il provvedimento e risultando provata la pubblicazione. La causa di esclusione non si configura, non essendo la società controllata da un concessionario cantieristico. Spese compensate per la complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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