Il controllo postumo dei requisiti ISBAR esclude l’obbligo di preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 996 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione del punteggio ISBAR disposta dall’ente gestore a seguito della verifica dei requisiti autoattribuiti dal candidato non costituisce provvedimento negativo conclusivo del procedimento, ma esito vincolato del controllo postumo sulle dichiarazioni rese in domanda. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, sia per l’espressa esclusione delle procedure concorsuali — categoria in cui rientra il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica — sia per l’assenza dei presupposti fattuali della garanzia partecipativa. I punteggi previsti dal bando per le condizioni familiari e abitative presuppongono tipologie di ospitalità temporanea ed emergenziale (AUTE/RST), non assimilabili alla stabile convivenza presso un alloggio SAP assegnato ad altro nucleo familiare. La revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato consegue alla soccombenza e ai profili di inammissibilità del gravame.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina ucraina giunta a Milano nel febbraio 2017 e ivi residente dall’autunno 2018, ospite dell’alloggio Aler assegnato alla figlia, presentava domanda di assegnazione di un alloggio SAP nell’ambito del bando 6060 – Piano 2022. In domanda autoattribuiva i punteggi per l’appartenenza ad altra categoria di particolare rilevanza sociale, per la residenza in abitazione impropria e per la durata della residenza regionale superiore a cinque anni.

A seguito della verifica ex art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017, l’Aler rideterminava in riduzione l’indice ISBAR, portandolo da 34,926 a 17,926 punti, con conseguente variazione della collocazione in graduatoria. Respinta l’istanza di autotutela, la ricorrente impugnava la rettifica e il diniego, deducendo violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, di fonti internazionali in materia di diritti sociali ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dai profili di possibile inammissibilità del ricorso — già adombrati in fase cautelare per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati — poiché l’impugnazione è infondata nel merito.

Il primo mezzo è respinto su duplice rilievo. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, categoria in cui rientra la partecipazione al bando per l’assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica. Inoltre difettano i presupposti fattuali: la rimodulazione consegue alla verifica obbligatoria dei requisiti dichiarati e costituisce esito, di natura vincolata, dell’ordinario controllo postumo, non un diniego che chiude il procedimento.

Quanto alle condizioni familiari, il punto 10.5 del bando richiede l’ospitalità temporanea, da almeno sei mesi, presso alloggi AUTE/RST o strutture gestite dal Comune per il disagio abitativo. La ricorrente convive invece stabilmente con la figlia in un alloggio SAP, in forza del provvedimento di ampliamento del nucleo familiare: condizione non riconducibile alle tipologie richiamate. Le strutture RST e AUTE, come chiarito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1746 del 24.11.2022, rispondono a esigenze emergenziali e temporanee; la locuzione “struttura gestita dal Comune” va letta come norma di chiusura, in correlazione alle altre ipotesi e ai medesimi presupposti di temporaneità.

Identica conclusione vale per la condizione abitativa: l’abitazione impropria presuppone alloggi di tipo alberghiero a carico dell’amministrazione pubblica, mentre l’alloggio occupato è un ordinario alloggio pubblico, privo di carattere alberghiero e non a carico del Comune.

Quanto alla residenza, la censura è inconferente: il provvedimento impugnato incide sul punteggio regionale, che richiede almeno cinque anni, non su quello comunale, per il quale sono stati attribuiti 3,5 punti. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio revoca infine l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per la totale infondatezza nel merito e per i profili di inammissibilità già evidenziati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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