Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e superfluità della formula esecutiva (TAR Puglia n. 1077 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione delle sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato è ammissibile anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva in calce al titolo. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, il nuovo art. 475 cod. proc. civ. ha soppresso la formula esecutiva, sicché è sufficiente che il titolo giudiziario sia rilasciato in copia attestata conforme all’originale. Ne consegue l’abrogazione dell’art. 115, commi 1 e 3, cod. proc. amm. e la modifica della relativa rubrica. L’azione esecutiva nei confronti della P.A. resta peraltro subordinata all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ex art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, agisce in qualità di procuratore distrattario nel giudizio definito dalla sentenza n. 1799/2023 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, pubblicata il 12.09.2023 e divenuta cosa giudicata. Il titolo condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese e competenze del giudizio di cognizione, liquidate in € 1.600,00 oltre accessori.

Non avendo ottenuto il pagamento, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, comprensive delle spese di registrazione e del contributo unificato. Il Ministero si costituisce per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La causa è trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 4 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la giurisdizione e il rito, qualificando l’azione come ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato. Il ricorso risulta notificato il 13 luglio 2024 e depositato il 26 luglio 2024, nel rispetto del dimezzamento dei termini ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.

La questione centrale attiene all’ammissibilità del ricorso in assenza della formula esecutiva sul titolo. Il Tribunale ritiene superato l’ostacolo: dopo il d.lgs. n. 149/2022, il nuovo art. 475 cod. proc. civ. ha eliminato la formula esecutiva (“comandiamo…”), richiedendo soltanto il rilascio del titolo in copia attestata conforme all’originale. Da ciò deriva l’abrogazione dell’art. 115, commi 1 e 3, cod. proc. amm. e la modifica della rubrica. Il ricorso è quindi ammissibile.

Nel merito, il Collegio accerta che la sentenza è stata comunicata via p.e.c. al Ministero il 2 ottobre 2023 e ha acquisito autorità di giudicato il 4 luglio 2024. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996: l’azione esecutiva verso la P.A. non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica del titolo. Non risultando l’adempimento, il ricorso va accolto e si ordina al Ministero di provvedere entro trenta giorni.

Il Tribunale respinge invece la domanda di rimborso delle spese di registrazione, per difetto di prova dell’importo e dell’avvenuto pagamento. Rigetta altresì, allo stato, la richiesta di rimborso del contributo unificato: richiamando Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4596 del 2011 e n. 1657 del 2011, osserva che il rimborso è dovuto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza, ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, la richiesta è disattesa allo stato, non emergendo elementi che facciano ritenere che il Ministero resti ulteriormente inerte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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