Azione risarcitoria da atti edilizi illegittimi soggetta a termine decadenziale (TAR Lombardia n. 1077 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria che trae origine dall’adozione di provvedimenti edilizi illegittimi — ordine di sospensione dei lavori e ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria — involge l’esercizio del potere autoritativo di gestione del territorio e la lesione di una posizione di interesse legittimo. Il fatto generatore del danno va individuato nel provvedimento che lo produce, non nella condotta preparatoria che lo precede. Ne deriva l’applicazione del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm., e non del termine prescrizionale decennale invocato sul presupposto di una responsabilità contrattuale da violazione della convenzione urbanistica. La qualificazione della convenzione come accordo provvedimentale ex art. 11 legge n. 241/1990 non muta la natura della situazione giuridica fatta valere.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con il Comune una convenzione per l’attuazione di un piano di recupero di iniziativa privata. In forza della stessa aveva ottenuto il permesso di costruire e avviato i lavori. In corso d’opera, per rimediare a un’errata valutazione della commissione edilizia sulle distanze tra edifici, la società aveva apportato varianti, ritenendo di poterlo fare senza preventiva approvazione in virtù di una clausola della convenzione.
Il Comune aveva poi contestato la difformità delle opere, respinto la richiesta di permesso in sanatoria e adottato l’ordine di sospensione dei lavori e l’ingiunzione della sanzione pecuniaria. La società ha quindi agito per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, lamentando l’illegittimità dell’attività comunale e la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità per violazione del termine decadenziale. La ricorrente aveva sostenuto la natura contrattuale della responsabilità, sul presupposto che la convenzione integrasse un accordo provvedimentale e che la condotta comunale avesse violato gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicazione del termine prescrizionale ordinario.
Il Tribunale ritiene l’eccezione fondata. Il pregiudizio lamentato rinviene il proprio fondamento nel duplice provvedimento di sospensione dei lavori ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e di ingiunzione della sanzione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, adottati a seguito dell’accertata esecuzione di opere in parziale difformità dal titolo edilizio. Le stesse difese della società, del resto, ascrivono il mancato completamento dell’intervento all’adozione di atti amministrativi illegittimi.
La dedotta condotta scorretta antecedente — l’aver consentito le varianti e poi indotto la società a chiedere una sanatoria sul presupposto di un abuso in realtà insussistente — non elide il dato per cui il danno trae origine dall’ordine di sospensione. Il fatto generatore della responsabilità va ravvisato nell’esercizio del potere sanzionatorio e di gestione del territorio, attività al cospetto della quale il privato vanta una situazione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Ne consegue l’operatività dell’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm.: l’azione risarcitoria autonoma per lesione di interessi legittimi soggiace al termine di centoventi giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo. Termine inutilmente decorso, essendo il provvedimento stato adottato in data 28.10.2013 e la domanda proposta soltanto in data 20.11.2020. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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