Cessazione della materia del contendere per esecuzione del giudicato e condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 532 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., il sopravvenuto pagamento, da parte dell’amministrazione, delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’accoglimento della domanda di esecuzione non è pertanto necessario quando l’obbligo di conformità al giudicato risulti integralmente adempiuto. La cessazione della materia del contendere non esclude, tuttavia, la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che possono essere liquidate in via equitativa in favore della parte ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, secondo la regola della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, identificata nel testo come -OMISSIS-, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore determinati importi. L’amministrazione, costituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, non si è costituita in giudizio. Nelle more del procedimento, il difensore della ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha rappresentato l’avvenuto accredito delle somme dovute, insistendo nella domanda di condanna alle spese e richiedendo il passaggio in decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore della ricorrente circa l’avvenuto pagamento, ha rilevato che non residuava alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. L’adempimento integrale dell’obbligo di conformazione al giudicato, mediante l’accredito delle somme dovute, ha infatti integrato la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo l’esame del merito della domanda di esecuzione.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, applicando il principio della soccombenza virtuale. La circostanza che il pagamento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso non ha infatti escluso la responsabilità dell’amministrazione per le spese del giudizio, atteso che la ricorrente è stata costretta ad agire per ottenere l’esecuzione del giudicato. Le spese sono state liquidate in misura forfettaria, nella somma di € 500,00, oltre accessori come per legge.

La pronuncia ha inoltre disposto che la somma sia corrisposta in favore della ricorrente e, per essa, del difensore costituito dichiaratosi antistatario, conformemente alla regola che attribuisce al difensore il diritto alla riscossione diretta delle spese quando abbia reso tale dichiarazione. Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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