Monetizzazione ferie non godute, onere probatorio a carico dell’Amministrazione (TAR Sardegna n. 1067 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale del lavoratore, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, sancito dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, non opera quando il mancato godimento sia dipeso da causa non imputabile al lavoratore. Grava sul datore di lavoro l’onere probatorio di aver concretamente posto il dipendente nella condizione di fruire delle ferie, invitandolo formalmente e informandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione. In presenza di un monte ferie riportato da annualità pregresse, le giornate di congedo successivamente fruite devono essere imputate prioritariamente alle ferie più risalenti, salvo diversa ed espressa indicazione.
Il Fatto
La controversia riguarda il ricorso proposto da un Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria, cessato dal servizio per pensionamento il 31 dicembre 2024. Il ricorrente aveva presentato istanza di monetizzazione delle ferie non godute per gli anni 2023 e 2024, quantificandole in 48 giornate complessive. L’Amministrazione aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva solo per 25 giornate, imputando le 20 giornate di ferie fruite nel 2024 al contingente maturato nello stesso anno e negando rilevanza al residuo delle ferie maturate nell’anno precedente. Il provvedimento gravato era stato emesso dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale in materia. La sentenza ricorda che il diritto alle ferie è presidiato da principi costituzionali ed eurounitari, e che il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 95 del 2016, non preclude l’indennità sostitutiva quando il mancato godimento dipenda da causa non imputabile al lavoratore.
I giudici sottolineano che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE, 20 luglio 2016, C-341/15; CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16; CGUE, 18 gennaio 2024, C-218/22), la perdita del diritto alle ferie può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostri di aver posto il lavoratore in condizione di fruirne, con onere probatorio a proprio carico. Tali principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 2026, n. 2956.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito tale dimostrazione, limitandosi a produrre circolari e avvisi di carattere generale, molti dei quali emanati nel 2025, quando il rapporto era già cessato. Non risultano adottati atti individuali di invito alla fruizione delle ferie, né tempestive informazioni sulle conseguenze della mancata utilizzazione, nonostante l’Ordine di Servizio n. 2 dell’11 febbraio 2024 prevedesse il collocamento d’ufficio in ferie e l’invio di solleciti individuali in caso di mancato smaltimento.
Quanto all’imputazione delle 20 giornate fruite nel 2024, il TAR afferma che, in presenza di un monte ferie riportato dall’anno precedente, le giornate successivamente godute devono essere imputate prioritariamente alle annualità più risalenti, come già osservato da TAR Sardegna, sez. I, 23 gennaio 2026, n. 115. L’operazione contabile dell’Amministrazione, che ha sottratto le giornate fruite al contingente dell’anno corrente, è stata ritenuta contraria a tale criterio e priva di fondamento normativo.
Il provvedimento è stato infine dichiarato affetto da difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, nonché da intrinseca contraddittorietà, avendo riconosciuto la monetizzazione parziale pur sostenendo l’imputabilità del mancato godimento alla scelta del dipendente. Il ricorso è stato accolto, con accertamento del diritto all’indennità sostitutiva per 48 giorni, al netto delle 20 già autorizzate, e condanna dell’Amministrazione al pagamento, con spese integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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