Divieto di porto d’armi non giustificato da sanzione risalente e isolata (TAR Toscana n. 1079 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di porto d’armi ad uso caccia è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione fonda la valutazione di inidoneità su una risalente e isolata sanzione amministrativa ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990, priva di seguito, senza dare conto delle analisi tossicologiche negative e senza che il collegio medico abbia esplicitato le ragioni del proprio parere. Il riferimento generico alla “documentazione in atti” e l’omessa indicazione del D.M. Sanità 28 aprile 1998 rendono il provvedimento apodittico. Il carattere episodico e remotо del precedente non consente di desumere l’attuale inaffidabilità del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Lucca ha rigettato la sua istanza di concessione del porto d’armi ad uso caccia, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il diniego si fondava su un parere negativo del collegio medico dell’Azienda USL, che aveva ritenuto il soggetto non idoneo richiamando genericamente la “documentazione in atti”.
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia e falsità della causa, la violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 e il difetto assoluto di motivazione, rilevando che l’unico riferimento alla risalente sanzione amministrativa compariva nel preavviso di rigetto. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto, sostenendo che il consumo anche occasionale di stupefacenti osta al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’orientamento prevalente sull’art. 1, n. 5, D.M. Sanità 28 aprile 1998, secondo cui l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità e rende vincolato l’agire dell’autorità di pubblica sicurezza, richiamando sul punto Cons. Stato n. 942 del 2023. Tuttavia, la fattispecie presenta circostanze peculiari che evidenziano un difetto di istruttoria e di motivazione.
Il preavviso di rigetto è l’unico atto che richiama la sanzione ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990, risalente al 2000 e relativa a un episodio risalente a quando il ricorrente aveva da poco compiuto diciotto anni. Tale riferimento non compare né nel parere del collegio medico né nel provvedimento definitivo. Il preavviso, inoltre, è stato inviato prima che il ricorrente svolgesse le visite presso l’USL, quando ancora non era stato avviato l’iter della visita collegiale.
Il Collegio rileva il carattere apodittico del parere medico: non vi era alcuna documentazione in atti idonea a chiarire le ragioni del rigetto. L’assenza di motivazione è confermata dal fatto che nel provvedimento e negli atti prodromici non si menziona il D.M. 28 aprile 1998, nella parte in cui fissa i requisiti psicofisici. L’effetto vincolato invocato dalla Questura non è dunque desumibile dal provvedimento, né dagli accertamenti USL emerge un uso, anche occasionale, di stupefacenti.
Il generico richiamo alla “documentazione in atti” e l’omissione di motivazione inducono a ritenere che il collegio medico abbia deciso sulla sola base della precedente segnalazione. La Questura ha così vanificato la fase istruttoria, trascurando l’episodicità della segnalazione, l’esito negativo delle analisi tossicologiche e l’assenza di motivazione del parere medico. Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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