Il sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 1079 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso. L’interesse alla pronuncia deve permanere fino alla decisione e la sua cessazione preclude l’esame del merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse integra una decisione in rito che non investe la fondatezza dei motivi. In presenza di tale esito, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituisce applicazione del potere discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dal processo amministrativo.
Il Fatto
Le ricorrenti sono case di cura private, accreditate con il Servizio Sanitario Regionale ed eroganti prestazioni di ricovero negli ambiti territoriali di due aziende sanitarie locali. A seguito della pandemia da Covid-19, su ordine della Regione, sospendevano i ricoveri programmati e mettevano a disposizione delle ASL personale e mezzi.
Con una delibera di Giunta del 2020 la Regione aveva previsto che il delta tra la produzione effettiva del 2020 e il tetto di spesa regionale fosse recuperato nell’esercizio successivo. I Ministeri affiancati rappresentavano però la necessità di revocare tale previsione, non coerente con le disposizioni nazionali in materia finanziaria. La Regione adottava così la delibera impugnata, che revocava il punto 10 della precedente deliberazione. Le ricorrenti, impossibilitate a recuperare il budget non utilizzato, proponevano ricorso per l’annullamento, deducendo violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e leale collaborazione, oltre a eccesso di potere e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2021, le ricorrenti avevano rinunciato alla tutela cautelare. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 24.09.2024, le stesse hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
Su tale presupposto il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile, stante la dichiarata sopravvenienza del difetto di interesse. La decisione non affronta il merito dei motivi articolati, che restano assorbiti dalla declaratoria in rito.
Il percorso argomentativo è estremamente sintetico. Il giudice amministrativo rileva la cessazione dell’interesse alla pronuncia e ne trae la conseguenza processuale dell’improcedibilità, senza ulteriori sviluppi sulle ragioni della sopravvenuta carenza.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti, avvalendosi del potere discrezionale riconosciuto in materia. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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