Zone F costiere, silenzio nella conferenza asincrona e diniego paesaggistico legittimo (TAR Sardegna n. 107 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, il silenzio degli enti convocati non è idoneo a perfezionare un provvedimento autorizzativo favorevole, che resta subordinato all’emissione dell’atto conclusivo del procedimento. La richiesta di autotutela formulata dall’ufficio comunale a distanza di un lasso temporale ragionevole non viola il legittimo affidamento del privato, neppure se questi abbia versato gli oneri concessori in assenza di titolo. Il diniego fondato sul regime transitorio dell’art. 15, comma 2, lett. a), delle N.T.A. del P.P.R. è legittimo anche quando il Comune non abbia adempiuto al calcolo delle volumetrie insediabili ex art. 6 della L.R. n. 8/2004: l’inerzia dell’ente non abilita all’assentimento, ma va contrastata con gli strumenti contro il silenzio. La relativa censura di incompetenza dell’ufficio edilizio privato è infondata, poiché il regime vincolistico involge anche i profili edilizio-urbanistici.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al SUAPE del Comune di Arzachena una dichiarazione unica autocertificativa per la costruzione di un fabbricato plurifamiliare in zona F costiera, attestando la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1, comma 24, della L.R. Sardegna n. 3/2008. Il SUAPE trasmetteva la documentazione agli enti interessati e indiceva una conferenza di servizi asincrona, conclusasi senza pareri contrari.

Nelle more, l’Ufficio Edilizia Privata del Comune chiedeva l’annullamento in autotutela, allegando un parere tecnico contrario. Il SUAPE convocava quindi una conferenza sincrona, che si chiudeva con parere negativo; seguiva il provvedimento conclusivo di esito negativo. Il ricorrente impugnava il verbale e, con motivi aggiunti, l’atto finale, deducendo l’illegittimità del diniego e del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune: il verbale di conferenza è privo di autonoma lesività, ma l’impugnazione con i motivi aggiunti dell’atto conclusivo rende il gravame ammissibile nel complesso.

Nel merito, il percorso argomentativo si concentra sul regime transitorio dettato dall’art. 15, comma 2, lett. a), delle N.T.A. del P.P.R.. Per i Comuni privi di PUC, nelle zone F entro i duemila metri dalla battigia, sono assentibili solo gli interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data indicata, nel rispetto dei parametri dell’art. 6 della L.R. n. 8/2004. Poiché il Comune non ha mai effettuato il calcolo delle volumetrie, il diniego risulta conforme.

La censura del ricorrente, secondo cui l’ente non potrebbe fondare il rigetto sul proprio inadempimento, è giudicata non meritevole di accoglimento per le finalità pretese. Il Collegio osserva che, in base alla normativa applicabile, non sussisteva comunque alcuna possibilità di assentire l’intervento; il privato avrebbe dovuto attivare l’amministrazione per il calcolo e, in caso di perdurante inerzia, azionare i rimedi contro il silenzio.

Quanto ai profili procedimentali, il Tribunale esclude che il silenzio nella conferenza asincrona equivalesse a silenzio assenso: nessun provvedimento conclusivo favorevole era stato emesso. La richiesta comunale, intervenuta a soli due mesi, si colloca in un lasso temporale ragionevole per l’esercizio dello ius poenitendi. Il pagamento degli oneri costituisce scelta unilaterale, intervenuta in assenza di titolo.

Infine, la doglianza di incompetenza dell’ufficio edilizio privato è respinta: il regime vincolistico involge anche l’aspetto edilizio-urbanistico dell’uso del territorio negli ambiti costieri. Per la stessa ragione cade la censura sulla pretesa mancanza di terzietà del SUAPE, essendo la conclusione inevitabile. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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