Obbligo di provvedere sul silenzio per titoli esteri e commissario ad acta (TAR Lazio n. 8786 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del relativo termine procedimentale senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra gli estremi dell’illegittimo silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sorge indipendentemente da ogni valutazione sul merito della domanda, essendo sufficiente la verifica dei presupposti della presentazione dell’istanza e del decorso del termine. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine complessivo per la conclusione del procedimento è fissato in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro in caso di richiesta di integrazioni documentali. Accertato il silenzio, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Sia l’Amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri fissati dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso infruttuosamente il termine di legge, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento con alcun provvedimento espresso.
Avverso tale inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere sulla domanda. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, è necessario e sufficiente che risulti presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine procedimentale senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati.
Quanto al termine applicabile, il Tribunale ha richiamato il d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, il cui art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che l’autorità, entro trenta giorni, accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda integrazioni. Da ciò il Collegio ha desunto che il termine complessivo per la conclusione del procedimento può arrivare al massimo a quattro mesi.
Accertato che il Ministero era rimasto inerte, senza nemmeno richiedere integrazioni documentali, il Tribunale ha rilevato il perfezionamento della fattispecie dell’illegittimo silenzio inadempimento, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia di quello specifico previsto dalla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda entro centoventi giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega, che dovrà concludere il procedimento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Nella definizione del procedimento di riconoscimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché ai criteri fissati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
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Nota della Redazione
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