Sospensione dell’ordinanza di demolizione in attesa del merito (TAR Puglia n. 240 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la delibazione sommaria propria del giudizio incidentale non consente di risolvere questioni di legittimità che richiedono un adeguato approfondimento proprio della fase di merito. La sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione è disposta al fine di mantenere integra la res nelle more della definizione del giudizio, valutata la sussistenza del periculum in mora, senza che ciò implichi alcuna pronuncia nel merito della controversia.

Il Fatto

La parte ricorrente, proprietaria di un immobile, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 55 del 29.07.2025, emessa dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Maruggio e notificata l’11.09.2025, unitamente agli atti di conferma e di rigetto delle istanze di revoca presentate. Il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto di costituzione notificato il 23.02.2026 e depositato il 25.02.2026. La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti impugnati, domandando altresì la sospensione dell’esecuzione degli stessi in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza sulla controversia. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le articolate questioni dedotte nel ricorso introduttivo, relative all’ordinanza di demolizione che reca il contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi e relative agli atti di conferma impugnati, necessitano di un adeguato approfondimento che può essere compiutamente svolto solo nella fase di merito.

Con riferimento al profilo del periculum in mora, il Collegio ne ha valutato la sussistenza, ritenendo opportuno accogliere l’istanza cautelare per mantenere integra la res nelle more della definizione del giudizio. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata pertanto disposta senza alcuna delibazione nel merito, in considerazione della natura delle questioni prospettate.

Il Tribunale ha infine compensato le spese della presente fase cautelare, ravvisando le condizioni per tale statuizione, e ha fissato la discussione del merito alla prima udienza pubblica del mese di maggio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *