Inerzia della P.A. e limiti del giudizio di ottemperanza (TAR Trentino-Alto Adige n. 107 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta rivolta al giudice amministrativo di condannare la pubblica amministrazione ad adottare misure di vigilanza e ripristino è inammissibile quando l’amministrazione non è rimasta inerte, ma ha svolto l’istruttoria sollecitata dal privato e ha motivatamente riscontrato la segnalazione, escludendo l’illiceità della situazione rappresentata. Il giudice non può imporre all’amministrazione il quomodo dell’attività amministrativa, indicando quali e quante verifiche effettuare. Ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34 VwPO, l’azione di condanna all’emanazione di un provvedimento è ammessa solo entro i limiti dell’attività vincolata o in assenza di ogni residuo margine discrezionale. Il principio di separazione dei poteri preclude al giudice di decidere su potestà amministrative ancora non esercitate.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di particelle site sulla sponda nord di un lago, ha segnalato alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio che sui fondi confinanti si svolgeva, a suo dire, un’attività di bar e ristorazione con lido, in contrasto con la disciplina urbanistica e paesaggistica, e che la destinazione d’uso di taluni mappali sarebbe stata illegittimamente modificata. Ha quindi diffidato la Provincia, invocando l’art. 86 L.G. n. 9/2018, ad esercitare il proprio potere di vigilanza e sostitutivo, irrogando le sanzioni e ripristinando lo stato dei luoghi.
La Provincia ha chiesto chiarimenti al Comune e, con nota del 29.09.2023, ha comunicato che un proprio intervento si rendeva superfluo, essendo le indicazioni del ricorrente già state esaminate dal Comune. Il ricorrente ha impugnato tale nota, la comunicazione comunale del 17.08.2023 e il parere dell’Ufficio edilizia rurale dell’08.07.2022, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo di vigilanza in capo alla Provincia e al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e ne trae la qualificazione giuridica decisiva: alla diffida del privato la Provincia ha dato risposta immediata, svolgendo l’istruttoria e concludendo nel senso dell’insussistenza dell’illecito prospettato. Non vi è dunque alcuna inerzia dell’amministrazione, presupposto logico e giuridico dell’azione di condanna.
Sul piano processuale il TAR richiama gli artt. 31, comma 3, e 34 VwPO: il giudice può ordinare alla sola amministrazione inerte di provvedere, mentre l’azione di condanna all’emanazione di un atto è proponibile solo insieme all’impugnazione del diniego e nei limiti dell’attività vincolata. Il principio di separazione dei poteri impedisce inoltre al giudice di decidere in ordine a potestà amministrative non ancora esercitate; la decisione nel merito è possibile solo quando non residuino margini discrezionali né ulteriori accertamenti.
Quanto ai provvedimenti anteriori (meldungen, autorizzazioni edilizie, parere dell’Ufficio edilizia rurale), il TAR ne rileva la natura di atti privi di carattere provvedimentale o di pareri endoprocedimentali. Le censure relative all’attività di “vacanza in fattoria” risultano inoltre tardive, poiché il ricorrente aveva già avuto accesso agli atti e aveva partecipato a un procedimento provinciale nel 2022, sollevando la medesima doglianza sulla mancata valutazione di incidenza poi riproposta nel ricorso.
Nel merito del solo motivo ammissibile, il Collegio osserva che dalle pronunce del Consiglio di Stato invocate dal ricorrente non può trarsi prova dell’attuale illiceità: il giudizio di legittimità si svolge secondo il principio del tempus regit actum e i fatti posti a base di quelle decisioni risalgono a anni o decenni prima, ben potendo differire dalla situazione accertata nel 2017, quando l’azienda agricola, regolarmente iscritta, ha comunicato l’avvio dell’attività, poi effettivamente esercitata e verificata dalla polizia locale con sopralluoghi.
Il TAR esclude così il dedotto difetto di motivazione e la violazione dell’art. 86 L.G. n. 9/2018: il sindacato giurisdizionale verte sulla logicità, adeguatezza e proporzionalità della motivazione, non sull’opportunità delle indagini, essendo vietato al giudice prescrivere all’amministrazione quali e quante verifiche svolgere. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di tutte le parti resistenti.
Nota della Redazione
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