Illegittimità del termine di efficacia della graduatoria per novazione sostitutiva integrale (TAR Campania n. 4655 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esime il giudice, su sollecitazione delle parti, dal valutare in via sommaria l’esito del processo secondo il principio della soccombenza virtuale, al fine di regolare le spese di lite. In tema di concorsi pubblici, qualora le delibere di approvazione successive integrino una sostituzione novativa delle precedenti graduatorie, determinando il riposizionamento dei candidati a seguito della correzione di errori materiali, l’amministrazione non può fare legittimamente riferimento a una delibera ormai superata per ritenere spirato il termine di validità della graduatoria. L’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale e richiede la prova della probabilità della chance di assunzione, non ravvisabile per i candidati collocati in posizioni distanti da quelle utilmente scrutinabili.
Il Fatto
Diciannove candidati risultati idonei in un concorso pubblico per la copertura di posti di collaboratore professionale, assistente sociale, indetto da un’azienda sanitaria locale, hanno impugnato gli atti con cui l’amministrazione aveva comunicato di ritenere spirato il termine di validità della graduatoria a partire dal 23 marzo 2024. Le comunicazioni impugnate includevano note di riscontro alla richiesta di informazioni, convocazioni per l’accettazione di un eventuale incarico e la rimozione della graduatoria dal portale dedicato.
Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota con cui l’azienda sanitaria aveva informato la Regione della scadenza del termine. Successivamente, in data 11 giugno 2026, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese. L’amministrazione si è opposta, chiedendo la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, in base al quale la declaratoria di improcedibilità non esime il giudice, sollecitato dalle parti, dal valutare con delibazione sommaria quale sarebbe stato l’esito del processo se fosse proseguito, al fine di regolare le spese (cfr. T.A.R. Milano sez. I, 22.09.2025, n. 2959).
In applicazione di tale principio, il Collegio ha ritenuto che il ricorso avrebbe potuto concludersi con un parziale accoglimento e una restante declaratoria di inammissibilità. Sotto il primo profilo, ha rilevato che le delibere di approvazione successive alla delibera del 12 gennaio 2022 avevano integralmente sostituito le precedenti graduatorie, con riposizionamento di alcuni candidati per la correzione di errori materiali nel calcolo dei punteggi. Anche la graduatoria allegata alla delibera del 23 marzo 2022 era stata sostituita da quella allegata alla delibera del 25 luglio 2022, rendendo non comprensibili le ragioni per cui l’azienda aveva considerato novative solo le sostituzioni operate fino al 23 marzo 2022.
Il Tribunale ha precisato che la circostanza che gli atti endoprocedimentali per l’assunzione dei vincitori siano stati prodotti dopo l’adozione della deliberazione n. 485 del 24 marzo 2022 non elide tale aspetto, trattandosi di un dato esterno che non dipende dall’approvazione della specifica graduatoria.
Quanto all’interesse al ricorso, il Collegio ha osservato che, per effetto degli scorrimenti intervenuti, alla data del 23 marzo 2024 erano stati immessi in servizio gli idonei fino al 36° posto. Solo per una delle ricorrenti era stato provato un pregiudizio concreto e attuale, avendo ricevuto una comunicazione di assunzione poi revocata in ragione della scadenza della graduatoria. Per i candidati collocati in posizioni immediatamente successive alla 37° l’interesse sarebbe stato astrattamente riconoscibile, mentre per quelli posizionati lontano (come al 102° o al 93° posto) mancava la prova della probabilità di chance di assunzione.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese in ragione della possibile soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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