Falsa attestazione linguistica e diniego permesso soggiorno autonomia giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 7218 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la produzione di atti contraffatti o false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è, di per sé, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Non è indispensabile che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna: l’autorità amministrativa può procedere a un’autonoma valutazione dell’attendibilità della documentazione, che, se condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo. La dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, rilevando sotto un profilo oggettivo e indipendente dall’elemento soggettivo del dichiarante.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il diniego era stato adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, in quanto dagli accertamenti svolti era emerso che l’attestato di frequenza del corso di lingua italiana presentato a corredo dell’istanza era falso; per tale motivo l’interessato era stato deferito all’autorità giudiziaria per falsità ideologica e uso di atto falso.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento, invocando la presunzione d’innocenza, la mancanza di prova sulla falsa dichiarazione, la mancata traduzione del diniego nella propria lingua madre e l’assenza della sottoscrizione del Questore. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha respinto il ricorso. La produzione di atti contraffatti o false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è ragione sufficiente per il diniego, pure in assenza di una sentenza penale definitiva di condanna, poiché l’amministrazione è legittimata a un’autonoma valutazione dell’attendibilità della documentazione, non soggetta al sindacato del giudice amministrativo se sorretta da criteri di ragionevolezza e idonei riscontri.
La motivazione del diniego è stata ritenuta adeguata, evidenziando la sussistenza dei presupposti normativi. La dichiarazione non veritiera rileva oggettivamente, a prescindere dall’elemento soggettivo del dichiarante, ed è comunque sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, avvalorando il giudizio di insufficiente adesione dello straniero ai valori dell’ordinamento.
Quanto alle ulteriori censure, la mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre dello straniero è stata qualificata come mera irregolarità, che può rilevare solo ai fini della rimessione in termini in caso di tardiva proposizione del ricorso. È stata infine reputata fisiologica e legittima la delega della firma del provvedimento da parte del Questore a un dirigente dell’Ufficio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla per le spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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