Revoca accoglienza CAS e sopravvenuto ripristino: cessazione della materia (TAR Emilia-Romagna n. 107 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto provvedimento amministrativo che ripristina le misure di accoglienza e assegna il richiedente a un altro ente gestore è pienamente satisfattivo della pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La revoca dell’accoglienza disposta dal Prefetto sulla base dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015 è viziata quando tale disposizione sia stata abrogata, essendo le condotte del richiedente riconducibili al comma 2 del medesimo articolo, nel testo modificato dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023. La compensazione delle spese è giustificata dalla particolarità della vicenda e dal continuo mutamento del quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, era accolto in una struttura di accoglienza straordinaria attivata dal Prefetto ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. A seguito di segnalazioni dell’ente gestore, che denunciavano condotte violente e minacciose verso altro ospite e gli operatori, oltre al danneggiamento di arredi, il Prefetto di Rimini disponeva la revoca delle misure di accoglienza ex art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione della normativa sopravvenuta, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, richiamando la direttiva 2013/33/UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza dell’8 novembre 2023, rilevando l’applicazione di una disposizione abrogata e rinviando la causa al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato il reinserimento del ricorrente presso un centro di accoglienza della Provincia a partire dal 18 dicembre 2023, trasmettendo il provvedimento di ripristino dell’accoglienza e l’assegnazione ad altro ente gestore.
Tale sopravvenienza è valutata come pienamente satisfattiva della pretesa dedotta. Il Tribunale esclude quindi la necessità di scrutinare nel merito i motivi di ricorso, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La decisione si fonda sull’idoneità del provvedimento sopravvenuto a realizzare l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Il ripristino delle misure di accoglienza e la nuova assegnazione, incidendo direttamente sulla posizione giuridica dedotta, rendono priva di utilità la pronuncia sull’atto impugnato.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in considerazione della particolarità della vicenda e del continuo mutamento del quadro normativo, degli orientamenti interpretativi e applicativi ancora in via di consolidamento. La liquidazione in favore del difensore, per il gratuito patrocinio, è rinviata a separato provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.