Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora contro il Ministero (TAR Calabria n. 1085 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’istituto, di carattere sanzionatorio, si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna e opera dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. La domanda è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi condanne pecuniarie, in linea con l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. come novellato dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente propone ricorso al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, con distrazione delle spese di lite. Il provvedimento azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti.
Il ricorrente rappresenta di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza esito. Chiede pertanto l’ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata e che l’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta.
Il TAR ordina dunque all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione nel medesimo termine, provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.
Nota della Redazione
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