Ricorso TAR e giudizio del lavoro pendente (TAR Sicilia n. 1085 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per violazione del ne bis in idem il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento che sospende l’efficacia di una graduatoria concorsuale, quando il ricorrente abbia già promosso, in data anteriore, il giudizio dinanzi al giudice ordinario del lavoro per il riconoscimento del diritto al conferimento dell’incarico. Sussiste pregiudizialità e piena coincidenza di petitum e causa petendi ove il giudizio ordinario consenta di superare il medesimo fattore di blocco, mediante disapplicazione dell’atto presupposto ex art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001, ovvero demolizione dello stesso in sede amministrativa. Il giudicato formatosi sulla giurisdizione del giudice ordinario preclude al giudice amministrativo la decisione nel merito per sopravvenuto difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Con delibera del Direttore Generale n. 302 del 05.06.2015 l’A.R.N.A.S. Garibaldi indiceva una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’individuazione di un medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia con esperienza nel settore della Procreazione Medicalmente Assistita. Il ricorrente vi partecipava senza risultare vincitore e impugnava l’esito con ricorso definito dalla sentenza n. 1182/2017, che accertava il diritto alla valutazione dell’esperienza pregressa e imponeva alla Commissione di attribuire il punteggio relativo all’attività svolta presso il FIVET del Garibaldi Centro.
L’Amministrazione approvava quindi, con deliberazione n. 100 del 03.10.2017, la graduatoria riformulata, che collocava il ricorrente al primo posto. Ciò nondimeno, con deliberazione n. 607 del 06.06.2018, comunicata il 27.06.2018, l’A.R.N.A.S. sospendeva l’efficacia della graduatoria, assumendo l’insussistenza dei presupposti per il ricorso a rapporti libero-professionali. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso notificato il 24.07.2018, chiedendone l’annullamento dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, con avviso alle parti ex art. 73 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità per violazione del ne bis in idem e per difetto di giurisdizione. Dall’istruttoria acquisita emerge che il ricorrente aveva già depositato ricorso dinanzi al Tribunale Lavoro di Catania il 05.07.2018, dunque in data anteriore all’avvio del giudizio amministrativo.
La sentenza n. 1251/2022 del Tribunale Lavoro di Catania ha riconosciuto la propria giurisdizione, escludendo il contrasto di giudicati eccepito dall’Azienda, e ha dichiarato il diritto del ricorrente al conferimento dell’incarico professionale, condannando l’Amministrazione a conferirlo. Il giudice ordinario ha ritenuto di poter conoscere della deliberazione n. 607 del 06.06.2018, escludendo che essa potesse legittimare il blocco dell’incarico, mediante disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto ai sensi dell’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001.
Il Tribunale amministrativo individua così una perfetta coincidenza tra le due azioni, sia quanto al superamento del fattore di blocco rappresentato dalla deliberazione n. 607 del 06.06.2018, sia quanto al conseguimento dell’incarico. Il giudizio ordinario, avviato per primo, assorbe integralmente la pretesa azionata in sede amministrativa.
Il Collegio osserva inoltre che la sentenza n. 1251/2022, pubblicata il 01.04.2022 e non impugnata secondo le informazioni disponibili, è passata in giudicato al più tardi il 01.10.2022. Si è pertanto formato un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario che preclude al giudice amministrativo adito la decisione nel merito per sopravvenuto difetto di giurisdizione.
Tra le concause ostative il Collegio ritiene più radicale quella del difetto di giurisdizione, sopravvenuta per effetto del giudicato, rispetto a quella originaria del ne bis in idem. Ad ogni modo, la sentenza del giudice del lavoro ha soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente e ha escluso, con statuizione non più controvertibile, la spettanza di alcun risarcimento del danno. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idem, con integrale compensazione delle spese in ragione della formula in rito.
Nota della Redazione
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