Revoca della gara e accertamento dell’illegittimità dell’esclusione a fini risarcitori (TAR Calabria n. 1086 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’avviso con cui l’amministrazione ha indetto la procedura di affidamento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Resta tuttavia ammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di esclusione ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., quando il ricorrente abbia un interesse concreto alla decisione. È illegittimo per eccesso di potere il provvedimento che esclude un concorrente per difetto di autorizzazione e accreditamento, ove identica situazione di fatto sia stata invece ritenuta compatibile con l’ammissione, sia pure con riserva, di altri partecipanti. Il criterio dello stato di avanzamento del procedimento di accreditamento, non esplicitato nell’avviso, non può fondare l’esclusione.
Il Fatto
L’ASP di Cosenza indice con avviso del 18 giugno 2024 una manifestazione d’interesse per l’affidamento ad associazioni di volontariato del servizio di trasporto infermi — 118 sul territorio regionale calabrese. All’esito della procedura, l’azienda sanitaria non ammette l’associazione ricorrente e affida la postazione MSB Victor Vibo Valentia, con operatività H24, a un’altra associazione.
La ricorrente impugna la deliberazione di affidamento e il verbale del 23 luglio 2024, che ha disposto la sua esclusione. Il TAR, in sede cautelare, sospende l’efficacia dell’esclusione e dell’affidamento con ordinanza n. 63 del 3 febbraio 2025. In corso di causa l’ASP deposita la delibera n. 999 del 15 aprile 2025, con cui revoca l’avviso del 18 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
La revoca della procedura costituisce il nucleo della decisione in rito. Il Collegio rileva che la delibera n. 999 del 15 aprile 2025 ha travolto l’intero avviso e ne deduce la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso. La domanda caducatoria non ha più oggetto.
La ricorrente ha però precisato in udienza di avere interesse alla decisione ai soli fini risarcitori. Il TAR esamina quindi la domanda di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e respinge l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall’ASP, ritenendo non conferente la giurisprudenza richiamata sul punto, riferita alle assegnazioni dei punteggi e non a un vero e proprio provvedimento di esclusione.
Nel merito dell’accertamento il Collegio osserva che sia il decreto di accreditamento in favore di una partecipante, sia il decreto di autorizzazione in favore di un’altra, sono stati adottati in data successiva al verbale del 23 luglio 2024. Le stesse associazioni sono state ammesse con riserva, pur versando nella medesima condizione contestata alla ricorrente.
Il TAR afferma che lo stato di avanzamento del procedimento di accreditamento e autorizzazione non può rilevare ai fini dell’ammissione. Si tratta di un criterio non chiaro e non esplicitato nell’avviso, oltre che estraneo al controllo esercitabile dal privato e dalla stessa azienda. La motivazione dell’esclusione — mancanza di autorizzazione e accreditamento — riguardava dunque uno stato di fatto comune ad altre partecipanti, ammesse con riserva.
Quanto sopra concreta una ingiustificata disparità di trattamento e rende il provvedimento viziato da eccesso di potere. La domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori è accolta. Le spese della fase di merito sono compensate, tenendo ferme quelle già liquidate in sede cautelare.
Nota della Redazione
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