Rimborso spese legali al dipendente prosciolto anche in caso di compensazione (TAR Emilia-Romagna n. 572 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente pubblico, prosciolto all’esito del giudizio di responsabilità contabile, ad ottenere dall’amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa costituisce un diritto di natura sostanziale, autonomo rispetto alla regolamentazione delle spese del giudizio contabile. La compensazione delle spese disposta dal giudice contabile non esaurisce né condiziona tale diritto, che trova la propria fonte nell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997 e nell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 543/1996. L’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 174/2016 si limita a individuare le ipotesi in cui il giudice contabile può compensare le spese, senza incidere sul rapporto sostanziale tra dipendente e amministrazione. Il rimborso va determinato autonomamente dall’amministrazione, previo parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, anche in presenza di una liquidazione effettuata dal giudice contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno in servizio presso la Polizia di Stato, era stato citato dinanzi alla Corte dei conti per rispondere di danno erariale in relazione a fatti risalenti al 2001. Il giudizio contabile si era concluso con sentenza di appello che, accogliendo il gravame, lo aveva prosciolto compensando le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CGC.

Il dipendente aveva quindi presentato istanza di anticipo delle spese legali ex art. 21 del d.P.R. n. 51/2009. Il Ministero aveva respinto l’istanza, sostenendo che l’art. 31 del Codice di giustizia contabile avesse determinato l’abrogazione parziale dell’art. 18 e totale dell’art. 10-bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, con la conseguenza che, in presenza di compensazione, non sarebbe stato dovuto alcun rimborso né alcun anticipo. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nell’esistenza o meno di un diritto del dipendente prosciolto al rimborso delle spese legali, anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico dell’amministrazione dal giudice contabile. Il TAR riconosce il contrasto giurisprudenziale sul punto (Cass. n. 19195/2013 in senso contrario; Cass. n. 18046/2022 in senso favorevole; questione rimessa alle Sezioni Unite con Cass. Sez. lav. n. 1178 del 2024), ma ritiene di aderire all’indirizzo favorevole.

Il percorso argomentativo prende le mosse dal quadro normativo: l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 543/1996, l’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, l’art. 10-bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005 e l’art. 31 del D.Lgs. n. 174/2016. Il Collegio condivide le argomentazioni del Consiglio di Stato n. 3779/2017, richiamate e fatte proprie da Cass. n. 18046/2022: non sussiste una riserva esclusiva in capo al giudice contabile del potere di determinare le spese da rimborsare al dipendente assolto.

Il TAR richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5918/2011, secondo cui il rapporto tra incolpato assolto e amministrazione di appartenenza nulla ha a che vedere con quello oggetto del giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto. La finalità delle norme è quella di tenere indenne il dipendente dalle spese sostenute in relazione a giudizi conclusisi con esclusione di responsabilità, garantendo l’effettività del rimborso.

Quanto all’art. 31, comma 3, del CGC, il Collegio ne esclude la rilevanza: la norma si limita a stabilire le ipotesi in cui il giudice può compensare le spese, senza aggiungere prescrizioni sul rimborso. Corrobora la posizione la Corte costituzionale n. 189/2020, che ha distinto il rapporto relativo al giudizio di responsabilità da quello sostanziale tra amministrazione e dipendente.

Il rimborso va dunque determinato autonomamente dall’amministrazione, previo parere di congruità dell’Avvocatura erariale, anche in presenza di una liquidazione del giudice contabile, restando la somma liquidata assorbita nell’importo complessivo. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di causa in ragione del non uniforme indirizzo giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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