TFR pre-ruolo e termine di decadenza del 15 settembre 2000 (TAR Sicilia n. 3284 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, segna il limite assoluto e invalicabile di proponibilità, davanti al giudice amministrativo, delle domande relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro pubblico anteriore al 30 giugno 1998. Non si tratta di un termine processuale, ma di decadenza sostanziale: le domande proposte oltre tale data sono inammissibili, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione di entrambi i plessi. Il carattere transitorio della disciplina, volta a regolare il passaggio del contenzioso dal giudice amministrativo a quello ordinario, ne ha superato più volte il vaglio di legittimità costituzionale. La rimessione in termini per errore scusabile non opera quando il giudice regolatore della giurisdizione ha da tempo qualificato quella data come termine di decadenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze di un Comune prima con contratto a tempo determinato, dal 1979 al 1985, poi con contratto a tempo indeterminato. Nel 1993 chiedeva la liquidazione del trattamento di fine rapporto per il solo segmento pre-ruolo. L’Amministrazione negava la pretesa eccependo il decorso della prescrizione e, negli anni, la posizione veniva alternativamente riconosciuta e denegata.

Dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente e insediatosi l’organismo straordinario di liquidazione, il ricorrente chiedeva nel 2020 l’ammissione al passivo del credito di euro 7.123,61. La Commissione straordinaria di liquidazione, dopo il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva l’istanza per intervenuta prescrizione. Il ricorrente impugnava quel diniego davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio una questione pregiudiziale di giurisdizione e la risolve in senso ostativo all’esame del merito. La pretesa riguarda il trattamento di fine rapporto maturato per un periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, dunque ricade nell’ambito delle controversie che l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario, mantenendo la giurisdizione esclusiva amministrativa solo per le domande proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Il TAR qualifica quel termine non come limite processuale, ma come decadenza sostanziale. Il ritardo determina l’estinzione della domanda e un difetto assoluto di giurisdizione tanto del giudice amministrativo quanto di quello civile. A sostegno richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui TAR Catania, sez. II, n. 3167/2022, e Cons. Stato, sez. VI, n. 4415 del 2018.

Il ricorso risulta proposto nel 2021, dunque in epoca di gran lunga successiva alla scadenza del termine, per fatti pacificamente maturati sotto la previgente disciplina. Da qui la declaratoria di inammissibilità.

Il Collegio esclude, ad abundantiam, la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.: già nel 2001 la Cass. civ., Sez. Un., n. 139 aveva qualificato quella data come termine di decadenza per la proponibilità della domanda. La mancata costituzione dell’Amministrazione esonera infine il Tribunale dalla statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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