Recupero spese demolizione in danno: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 108 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa del Comune al rimborso delle somme sostenute per la demolizione in danno del manufatto abusivo, ex art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, integra un’obbligazione di diritto privato. Essa trova presupposto in una fattispecie complessa, costituita dall’esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo, e ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale regolata dalle comuni norme sui diritti di credito. La controversia sulla relativa ingiunzione di pagamento appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando nella giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Il giudice ordinario non sindaca la legittimità del potere esercitato, ma accerta la sussistenza del diritto al rimborso, l’effettività della spesa e la sua non eccedenza rispetto all’obiettivo perseguito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 1986 un’istanza di condono edilizio per un fabbricato realizzato su un lotto in località Medau Su Cramu, acquistato in parte dal fratello nel 1990, ove era stato nel frattempo edificato un manufatto abusivo bifamiliare per iniziativa del padre. Il Comune respinse l’istanza, accertato che l’opera era stata realizzata dopo il termine dell’1.10.1983 previsto dalla legge n. 47/1985.

Seguirono l’accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione, la dichiarazione di acquisizione gratuita dei manufatti e dell’area di sedime al patrimonio comunale e, da ultimo, il provvedimento del 18.9.2020 con cui il Dirigente ha chiesto al ricorrente il pagamento di € 64.622,01 per la porzione di sua proprietà. Il ricorrente ha impugnato tale richiesta davanti al TAR, dopo aver proposto ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio la questione di giurisdizione, sulla quale le parti avevano già preso posizione. Il ricorrente sosteneva la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. f), c.p.a., qualificando la pretesa di rimborso come componente dell’azione autoritativa. Il Comune dava conto di due contrapposti orientamenti.

Il TAR aderisce all’indirizzo che declina la giurisdizione in favore del Tribunale ordinario. Viene in rilievo il provvedimento di recupero delle somme sostenute per la demolizione in danno ex art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, che pone la demolizione dell’opera acquisita a spese dei responsabili dell’abuso.

Richiamando il C.G.A.R.S. n. 92 del 3.2.2025, il Collegio qualifica la fattispecie come esecuzione in danno: il Comune è titolare di un diritto di credito per il recupero delle somme occorse per la demolizione non eseguita spontaneamente, a fronte dell’obbligazione dell’autore dell’abuso di rimborsare le spese. Il diritto ha ad oggetto una prestazione patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito.

Il percorso argomentativo si fonda sulle pronunce di legittimità richiamate: Cass. sez. un. n. 15611 del 2006, Cass. sez. III n. 12231 del 2007, Cass. sez. un. n. 22756 del 25 settembre 2018 e Cass. sez. un. n. 21640 del 28 luglio 2021. Da esse si ricava che le spese per l’esecuzione in danno danno luogo a un’obbligazione di diritto privato e che, indipendentemente dallo strumento prescelto per il recupero, la posizione incisa non muta natura. Al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione al rimborso.

Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 11, comma 1, c.p.a.. Il processo potrà essere riproposto davanti al Tribunale ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e ferme restando preclusioni e decadenze. La particolarità della questione e le divergenze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *