Annullamento in autotutela e spese per occultamento del vizio procedurale (TAR Trentino-Alto Adige n. 108 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta eliminazione in autotutela degli atti impugnati, adottata nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale: il giudice valuta la fondatezza dei motivi e, ove il ricorso sarebbe stato accolto, condanna l’amministrazione al ristoro in favore del ricorrente. Il vizio procedurale consistente nel mancato esame da parte della commissione edilizia dei documenti progettuali integrati e sostanziali, prodotti dopo la seduta consultiva, inficia la legittimità dell’intero procedimento e si riflette sulla approvabilità del progetto. La commissione deve valutare la completezza della documentazione al momento del proprio esame, non essendo sufficiente che l’integrazione avvenga prima della delibera del piano.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la delibera con cui la Giunta provinciale aveva approvato la modifica del piano urbanistico comunale per la riqualificazione di un impianto di risalita, unitamente agli atti presupposti del Comune e ai pareri tecnici del procedimento. Dopo l’instaurazione del giudizio l’amministrazione comunale, con delibera del 28.01.2025, annullava in autotutela il proprio provvedimento presupposto, e lo stesso facevano il Consiglio comunale e la Giunta provinciale con atti successivi del 26.02.2025 e dell’11.03.2025. Il ricorrente prendeva atto di tale sopravvenienza, chiedendo comunque la liquidazione delle spese secondo il principio del virtuale sotto-posizione, resistito dalla Provincia.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo rileva che tutti gli atti impugnati sono stati eliminati in autotutela nel corso del giudizio, con la conseguenza che la materia del contendere è divenuta cessata. La questione si sposta dunque sul piano della regolazione delle spese, che la Provincia chiedeva compensare e il ricorrente voleva liquidare.
Il collegio applica il principio della soccombenza virtuale e verifica, in via ipotetica, l’esito del giudizio sul merito. L’esame delle censure evidenzia che il ricorso sarebbe stato fondato e avrebbe dovuto essere accolto. Il vizio principale attiene alle modalità di svolgimento della valutazione ambientale strategica: l’iter prescritto dall’art. 53 della legge provinciale n. 9/2018 non è stato rispettato.
La documentazione tecnica posta a base della modifica non era completa al momento del parere della commissione comunale e della delibera del progetto da parte della Giunta municipale. Dagli atti emerge che mancavano lo studio acustico e il programma di attuazione richiesti dall’art. 52, comma 4, lett. g), che la valutazione dei rischi non era integrale, che il rapporto ambientale era incompleto e necessitava di adeguamento alla direttiva 2001/42/CE. Le integrazioni documentali intervenute il 22 e il 27.12.2022 dimostrano che la commissione, riunitasi il 15.12.2022, non aveva potuto esaminarle.
Da qui la violazione degli artt. 53, comma 1, e 54, comma 2, della legge provinciale n. 9/2018, che impongono la delibera del progetto dopo l’audizione della commissione, con documentazione completa. Il collegio richiama la propria sentenza n. 69/2022, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 11761/2022, secondo cui l’esame della documentazione progettuale da parte dell’organo collegiale incide sulla approvabilità del progetto e il suo mancato esame integra un vizio procedurale.
La stessa amministrazione comunale, nella delibera di autotutela, ha riconosciuto la fondatezza delle censure e il rilevante rischio processuale. Il ricorso, pertanto, avrebbe meritato accoglimento e i soccombenti in via virtuale sono tenuti al ristoro delle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, con compensazione verso l’agenzia provinciale non costituita.
Nota della Redazione
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