Accesso civico generalizzato ai laboratori privati per i dati sui test SARS-CoV-2 (TAR Puglia n. 1091 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio non significativo serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è sindacabile con l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., e non con il rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Il comma 7 del medesimo art. 5, nel richiamare espressamente l’art. 116 c.p.a., impone in via di interpretazione teleologica di leggere il riferimento agli “obblighi di trasparenza” come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal decreto, superando il mancato allineamento della norma processuale all’introduzione dell’istituto. La legittimazione passiva sussiste in capo all’ente di diritto privato che, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, eserciti attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. La legittimazione attiva spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive né obbligo di motivare l’istanza, purché i dati siano nella disponibilità del soggetto destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente presenta in data 8 febbraio 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato, dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, per conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro idonei a rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. Destinataria è una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche, la quale non si costituisce in giudizio.

Decorso il termine senza provvedimento espresso, il ricorrente agisce per l’accertamento del silenzio e del diritto di accesso, con condanna all’esibizione della documentazione. La causa è trattenuta in decisione senza discussione, su istanza di rinuncia alla trattazione orale della difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione procedurale. Il ricorrente ha costruito l’azione sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990, che tipizza il silenzio come rigetto. Per l’accesso generalizzato una norma analoga non è rintracciabile e il comma 6 dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 impone la conclusione con provvedimento espresso e motivato, escludendo la formazione del silenzio rigetto.

Tuttavia, richiamando la terza Sezione del Consiglio di Stato, il TAR valorizza il successivo comma 7, che consente il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.. Il riferimento, apparentemente limitativo, ai soli “obblighi di trasparenza” dipende dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’accesso generalizzato. Letto secondo ratio, esso richiama tutte le forme di accesso del decreto. Il rito è pertanto ammissibile.

Sulla legittimazione passiva del laboratorio privato, il Collegio richiama l’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, che estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio svolge i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.

Il laboratorio figura nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero, previa indicazione regionale, alla diagnosi molecolare su campioni respiratori. Esso svolge dunque attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con indubbia valenza pubblica. Non contestata l’entità del bilancio, decisivo è che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’accesso civico generalizzato concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria, detenuti dalle amministrazioni o dagli enti privati richiamati. La legittimazione attiva spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive e senza motivazione sulle ragioni dell’esercizio. I dati richiesti sono accessibili, non emergendo alcuno dei limiti dell’art. 5-bis, e sono nella disponibilità del laboratorio. Il ricorso è accolto, con ordine di ostensione mediante presa visione ed estrazione integrale entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica. Spese compensate per la novità della questione e la natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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