Giudicato di annullamento autoesecutivo e no all’ottemperanza per il gazebo (TAR Lazio n. 580 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo è autoesecutivo: realizza l’interesse del ricorrente senza necessità di ulteriori atti di adempimento e produce l’effetto ripristinatorio della situazione preesistente. Esso non esclude il potere dell’amministrazione di rinnovare gli atti annullati, con il solo vincolo di non riprodurre i vizi accertati, salvo che i motivi dell’annullamento implichino la consumazione del potere. Ne consegue che il giudizio di ottemperanza non è ammissibile quando la parte intenda ottenere un nuovo pronunciamento dell’organo competente: è suo onere riattivare il procedimento e impugnare l’eventuale inerzia. Nel giudizio di ottemperanza l’azione risarcitoria è ammessa per i soli danni conseguenti alla mancata esecuzione del giudicato, non per quelli derivanti dall’atto annullato.

Il Fatto

Due società operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la determinazione dirigenziale di revoca del titolo concessorio per l’occupazione di suolo pubblico di un gazebo. L’annullamento era stato pronunciato per difetto di motivazione dell’atto di ritiro, senza esame del merito della pretesa.

Dopo una diffida rimasta senza esito, le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza chiedendo il ripristino dello status quo ante mediante installazione di un nuovo gazebo a spese dell’amministrazione, l’annullamento in autotutela delle sanzioni per occupazione abusiva e il rilascio di un’autorizzazione pubblicitaria, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha escluso la legittimazione di una delle società, non essendo stata parte del giudizio definito dalla sentenza azionata e risultando priva di titolo autorizzativo all’occupazione.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudicato di annullamento è autoesecutivo e realizza l’interesse del ricorrente senza necessità di provvedimenti aggiuntivi del giudice dell’ottemperanza. L’annullamento non consuma il potere amministrativo, che può essere rinnovato nel rispetto dei vizi accertati. Per ottenere un nuovo pronunciamento dell’organo competente la parte deve riattivare il procedimento amministrativo e impugnare l’eventuale inerzia.

Da qui l’inammissibilità delle domande di ripristino del gazebo, di autotutela sulle sanzioni e di rilascio dell’autorizzazione pubblicitaria. Quanto alle ordinanze ingiunzione già impugnate davanti al giudice ordinario, il Tribunale ha rilevato il difetto di interesse, non potendo quei provvedimenti ritenersi più validi ed efficaci per l’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto, salva ogni contraria valutazione del giudice competente.

E’ stata respinta anche la domanda risarcitoria: difetta il requisito dell’antigiuridicità del danno, stante l’inammissibilità dell’ottemperanza, e manca la prova del danno emergente e del lucro cessante. Il giudizio di ottemperanza ammette il risarcimento per i soli danni da mancata esecuzione del giudicato, non per quelli derivanti dall’atto annullato.

Infine, il capo relativo alle spese di lite non è stato accolto, non risultando effettuata la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, attesa la reiezione dell’azione, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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