Diniego di VIA per impianto agrivoltaico: l’area idonea ex lege non esclude il giudizio negativo (TAR Emilia-Romagna, Parma n. 384 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale non costituisce un mero atto tecnico, ma un provvedimento con cui l’Amministrazione esercita una funzione di indirizzo politico-amministrativo, caratterizzato da ampia discrezionalità che si estende alla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. L’inclusione di un’area nel novero delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 non determina un automatismo autorizzatorio: la tipizzazione legale funge da linea di indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata che valorizzi i dati di contesto. Ne consegue che il diniego di compatibilità ambientale può essere legittimamente fondato su criticità sostanziali e insuperabili del progetto, come l’insufficiente analisi delle alternative localizzative, l’impatto su corridoi ecologici tra siti Natura 2000 e la compromissione di valori paesaggistici, senza che l’Amministrazione sia tenuta a esperire il soccorso istruttorio o il preavviso di rigetto.
Il Fatto
Una società aveva presentato al Ministero dell’Ambiente istanza di compatibilità ambientale per un impianto agrivoltaico innovativo della potenza di circa 80 MWp, insistente su un’area da essa ritenuta idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater, d.lgs. n. 199/2021. Il Ministero, di concerto con il Ministero della Cultura, aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo di giudizio negativo sulla Valutazione di incidenza ambientale, recependo i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale. A seguito del diniego, la società presentava istanza di autorizzazione unica alla Regione, dichiarata inammissibile da ARPAE in ragione della preclusione derivante dal giudizio negativo di VIA. La società impugnava entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, escludendo in primo luogo la configurabilità dei denunciati vizi procedimentali. Quanto al soccorso istruttorio, il suo esercizio è stato ritenuto non doveroso in presenza di criticità sostanziali e non meramente documentali, come evidenziato dalla Commissione Tecnica con riferimento alle “molteplici incompletezze informative” e alla mancata analisi delle alternative localizzative. Il preavviso di rigetto è stato dichiarato espressamente inapplicabile ai procedimenti di VIA dall’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. n. 152/2006, mentre il c.d. dissenso costruttivo è stato ritenuto istituto estraneo al procedimento di VIA, non potendo peraltro trovare applicazione in presenza di criticità insuperabili se non con una radicale modifica progettuale.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto l’ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica esercitata, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto di gestione tecnica, ma un provvedimento di indirizzo politico-amministrativo. Ha inoltre affrontato il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, aderendo all’orientamento che ne privilegia una lettura in chiave di reciproca autonomia e alternatività, con funzione ampliativa della seconda. Tale tipizzazione, tuttavia, non è stata ritenuta vincolante: come precisato dal Consiglio di Stato, il bilanciamento tra interessi comprimari deve avvenire nel procedimento amministrativo, dove la tipizzazione legale dell’area può essere superata da una motivazione rafforzata.
Nel caso concreto, la motivazione del diniego è stata giudicata ampia e circostanziata, fondata su plurime criticità sostanziali: l’ubicazione dell’impianto in un’area di pregio paesaggistico tutelata dal PTPR e dal PTCP, l’interferenza con i beni vincolati come Villa Spalletti, la compromissione del corridoio ecologico tra due siti Natura 2000, l’inadeguatezza delle misure di mitigazione e la mancata dimostrazione dell’insussistenza delle carenze progettuali, in particolare sotto il profilo localizzativo. Il Collegio ha escluso che la natura agrivoltaica dell’impianto potesse di per sé superare i profili di incompatibilità, rilevando come l’analisi degli impatti sulla fauna e sulla biodiversità fosse apodittica e contraddittoria, e come la documentazione fotografica prodotta fosse stata ritenuta tecnicamente inattendibile.
Quanto al provvedimento di ARPAE, il Tribunale ha confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione unica, dipendendo essa dal giudizio negativo di compatibilità ambientale, pienamente efficace e non annullato. La sentenza ha infine respinto il motivo di impugnazione avverso le delibere regionali, ritenendo le censure inammissibili in quanto rivolte contro un potere amministrativo non ancora esercitato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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