Vittime del dovere, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’ottemperanza (TAR Marche n. 1093 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione in favore delle vittime del dovere rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 442 cod. proc. civ., poiché la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la pubblica amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale sui presupposti e sull’entità della somma. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare il giudicato del giudice ordinario né sindacare i contenuti del decreto attuativo non regolati dalla sentenza. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce questione di rito prioritaria rispetto al difetto di giurisdizione e rende il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza del 26.06.2024, il riconoscimento dello status di vittima del dovere per i postumi di un evento di servizio, ricondotti alla Tabella A, categoria 8, allegata al d.P.R. n. 915/1978, con riduzione della capacità lavorativa del 25%, oltre alla condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite.

In esecuzione di quella sentenza, il Ministero aveva adottato un decreto che liquidava la somma, decurtando l’equo indennizzo già corrisposto e applicando la rivalutazione I.S.T.A.T. Il ricorrente contestava la base di calcolo, ritenendo sottostimato il valore per punto percentuale, e lamentava il mancato pagamento delle spese di giudizio. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro giurisdizionale. La materia delle provvidenze alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, disciplinata dalle leggi n. 302/1990, n. 407/1998 e n. 206/2004, appartiene al giudice ordinario del lavoro e dell’assistenza sociale. La posizione del beneficiario è di diritto soggettivo, perché l’amministrazione è priva di discrezionalità tanto sui presupposti quanto sulla misura della somma, prefissata dalla legge. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 23300 del 2016 e n. 759 del 2017, oltre a ulteriori pronunce conformi.

Da ciò deriva un limite preciso per il giudice dell’ottemperanza. Questi è rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza e non può svolgere quell’attività di precisazione e integrazione che caratterizza l’ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo. Il TAR ha rilevato che la sentenza ottemperanda si limitava a dichiarare lo status e a condannare alle spese, senza nulla disporre sul quantum né sui coefficienti applicabili. Il decreto ministeriale del 4.2.2025 non era quindi sindacabile quanto ai contenuti non regolati dal giudicato, e ogni doglianza avrebbe dovuto essere proposta con azione autonoma davanti al giudice ordinario.

Il Collegio ha poi esaminato la memoria con cui il ricorrente, dopo l’ordinanza istruttoria, aveva dichiarato di condividere il rilievo sul difetto di giurisdizione e di voler rinunziare al ricorso. La rinuncia non rispettava il termine di notifica di almeno dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dal comportamento processuale della parte si è desunta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha qualificato tale difetto come questione di rito prioritaria, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., da esaminare prima della stessa questione di giurisdizione, che in assenza di interesse sarebbe stata scrutinata inutilmente.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto al pagamento delle spese di giudizio, già intervenuto nel corso del processo, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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