Ottemperanza per la carta docente: l’Amministrazione deve eseguire il giudicato (TAR Lazio n. 6180 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non consente di sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, ma è volto esclusivamente a garantirne l’esecuzione. L’Amministrazione che non ottemperi alle statuizioni di condanna ha l’onere di fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo; in mancanza, il ricorso deve essere accolto. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta affinché provveda, in via sostitutiva, all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2017/2018, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione al beneficio.

Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione della sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento delle statuizioni di condanna. Le Amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata alle Amministrazioni resistenti nelle forme prescritte dalla legge, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

La competenza del Tribunale amministrativo è stata affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio volto all’esecuzione del giudicato formatosi su pronuncia del giudice ordinario in materia di pubblico impiego.

Quanto al merito, il Collegio ha evidenziato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. Tale comportamento è stato valutato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, con conseguente accoglimento della pretesa.

Il Tribunale ha quindi precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta in sentenza non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo tale giudizio diretto esclusivamente a garantire l’effettiva esecuzione del giudicato. Per l’effetto, è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà in via sostitutiva, con facoltà di delega e senza compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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