Concorso OSS e riserva interna: legittimo il bando dell’ASP pubblica (TAR Puglia n. 1093 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di un regolamento aziendale che riserva l’accesso a una procedura selettiva esterna ai titolari di rapporto subordinato a tempo indeterminato “all’interno dell’Azienda” non si estende ai lavoratori impiegati in un appalto di servizio, i quali svolgono la prestazione alle dipendenze e sotto la direzione della società datrice. Tale dizione, atecnica, può al più ricomprendere i dipendenti dell’ente e i lavoratori somministrati, che durante la missione operano nell’interesse e sotto il controllo dell’utilizzatore. La scelta di una A.S.P. pubblica di indire un concorso per il reclutamento di personale O.S.S. è razionale anche quando sia contestualmente in corso l’appalto del medesimo servizio, poiché l’affidamento esterno risponde all’esigenza di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della selezione. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo fondata sulla partecipazione di taluni ricorrenti alla procedura, sussistendo un interesse comune e convergente al suo annullamento.
Il Fatto
Con ricorso notificato nel novembre 2023 un gruppo di ricorrenti impugna la determinazione direttoriale con cui l’I.S.P.E. di Lecce ha bandito una procedura di selezione pubblica, per soli esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di quarantasette unità nel profilo di Operatore Socio Sanitario, Area degli Operatori Esperti del CCNL Funzioni Locali. Impugnano inoltre il bando approvato con la medesima determinazione e, ove occorra, le deliberazioni commissariali di adozione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025.
I ricorrenti deducono l’eccesso di potere per errore sui presupposti e la violazione della disciplina regionale in materia, contestando la scelta di bandire il concorso mentre era in corso una gara europea per l’appalto dei servizi socio-sanitari assistenziali. Deducono altresì la violazione dell’obbligo di riserva di posti in favore delle categorie protette e del personale contemplato dal regolamento aziendale sulle selezioni. L’Amministrazione si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando eccezioni di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità, fondate sulla circostanza che taluni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura impugnata. Secondo l’Amministrazione ciò dimostrerebbe la carenza di interesse e un potenziale conflitto di interessi incompatibile con il ricorso collettivo. L’eccezione è infondata: ciascun ricorrente vanta un interesse comune, concreto e convergente a che la procedura non si svolga, considerandola confliggente con la propria posizione lavorativa.
Nel merito, il primo motivo censura la violazione del Regolamento Regionale n. 5/2019 e l’irrazionalità della scelta di bandire il concorso a fronte della contestuale gara europea per l’appalto dei servizi. La censura non è accolta. Il regolamento regionale richiede che il personale operante nella struttura abbia un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze del titolare e vieta di esternalizzare la gestione a soggetti terzi, con esclusione delle R.S.A. a titolarità pubblica. Ne deriva che le A.S.P. pubbliche possono affidare all’esterno la gestione dell’intera struttura, ma non un singolo servizio, salvo le sole forme consentite di esternalizzazione (mensa, lavanderia, pulizia).
Il Collegio precisa che, ai fini dell’accreditamento regionale, l’amministrazione può scegliere discrezionalmente tra l’assunzione di personale dipendente e l’affidamento a terzi dell’intera struttura. L’appalto del servizio relativo agli O.S.S. non dimostra dunque l’irrazionalità della procedura assunzionale, ma è giustificato dalla necessità di continuità dei servizi nelle more dell’espletamento della selezione.
Il secondo motivo concerne la riserva di posti. Quanto alle categorie protette di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999, la doglianza è inammissibile per carenza di interesse, non essendo dimostrata la riconducibilità dei ricorrenti a tali categorie, e comunque per conflitto di interessi nel ricorso collettivo. Quanto all’art. 4 del Regolamento aziendale, la riserva opera in favore dei titolari di rapporto subordinato a tempo indeterminato “all’interno dell’Azienda” in possesso del titolo richiesto. Tale dizione, atecnica, può al più ricomprendere i dipendenti e i lavoratori somministrati, non i lavoratori dell’appalto di servizio, che operano alle dipendenze e sotto la direzione della società datrice.
Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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