Silenzio della Prefettura sull’accoglienza del richiedente asilo e cessazione della materia (TAR Puglia n. 1105 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, il sopravvenuto esercizio del potere richiesto, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., purché l’attività amministrativa successiva sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. La pronuncia che dichiara la cessazione non ha valenza meramente processuale: essa contiene l’accertamento del rapporto amministrativo controverso e della pretesa sostanziale vantata dall’interessato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Il ricorso proposto per l’accertamento dell’obbligo di provvedere diviene pertanto improcedibile quando la collocazione del richiedente protezione internazionale in una struttura di accoglienza sia stata assicurata dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario privo di mezzi di sussistenza e richiedente la protezione internazionale, ha fatto ingresso in Italia nel maggio 2024 e ha manifestato la volontà di chiedere asilo dinanzi alla Questura di Brindisi, ottenendo in data 17 luglio 2024 un permesso di soggiorno provvisorio. Non veniva tuttavia disposto il suo inserimento presso alcuna struttura governativa di accoglienza.

Con istanza del 22 novembre 2024 e successivi solleciti del 22 gennaio, 12 febbraio e 27 marzo 2025, l’interessato chiedeva alla Prefettura l’accesso alla rete di accoglienza, senza esito. Ha quindi proposto ricorso, notificato e depositato il 4 aprile 2025, per l’accertamento del silenzio inadempimento, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità dell’incardinazione della causa ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., nel rispetto del dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. per il giudizio in materia di silenzio della Pubblica Amministrazione.

Nel corso del giudizio la Prefettura di Brindisi, con nota del 14 aprile 2025, ha rappresentato i problemi di disponibilità di posti nei centri di accoglienza della provincia, dovuti al continuo flusso migratorio, e ha comunicato che, dopo varie interlocuzioni con i gestori delle strutture, era stata assicurata una collocazione al ricorrente presso un centro di accoglienza straordinaria sito in Carovigno. L’Amministrazione ha quindi ritenuto intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Il TAR ha richiamato i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. IV n. 3493 del 2023; Cons. Stato Sez. III n. 559 del 2022), secondo cui la pronuncia di cessazione definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, realizzata con un provvedimento adottato spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.

La decisione di cessazione si distingue dalla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima presuppone una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La cessazione, invece, contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato. Nel caso in esame la P.A. ha provveduto all’inserimento del richiedente in una struttura preposta all’accoglienza, con integrale soddisfazione dell’interesse azionato.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Le spese processuali sono state integralmente compensate, attesa l’impossibilità di disporre la rivalsa in favore dello Stato nei confronti dell’Amministrazione statale ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Il compenso del difensore, liquidato ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, è stato posto a carico dell’Erario in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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