Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1146 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso inutilmente del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, legittima la domanda di esecuzione del giudicato. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo condanna l’ente a dare piena esecuzione nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non danno luogo a liquidazione di compenso. La serialità del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione dei compensi.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza è stata notificata il 18 dicembre 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 22 settembre 2025. L’Amministrazione non ha adempiuto, salvo il pagamento delle spese legali. La ricorrente deduce l’infruttuoso decorso del termine dilatorio e chiede la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 18 dicembre 2024 ed è passata in giudicato. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 15 ottobre 2025. Risulta quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito.
La domanda è pertanto fondata. Il Ministero è condannato, sempre che nelle more non abbia ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione.
Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio tuttavia rileva la natura estremamente seriale del contenzioso e l’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, avendo il difensore discusso sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile. Riduce quindi i compensi a complessivi euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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