Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e richiesta di cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 665 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla parte ricorrente, che ritenga satisfattivo l’assetto di interessi configuratosi dopo la proposizione del ricorso, può essere valutata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tal caso, il giudice dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., anziché pronunciare la cessazione della materia del contendere. La circostanza che la persona fisica nominata quale Commissario di Governo sia anche direttore di un’agenzia regionale non determina la legittimazione passiva di quest’ultima, che va quindi estromessa dal giudizio.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il decreto commissariale con cui non si autorizzava, in via di autotutela, il pagamento di maggiori somme indennitarie per esproprio ed asservimento. Durante il giudizio, la ricorrente depositava una memoria chiedendo il rinvio della discussione in vista di una proposta transattiva e, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Si costituivano il Commissario di Governo, l’Agenzia del Demanio e l’A.S.S.E.T., con quest’ultima che chiedeva l’estromissione dal giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio, ritenendo che non ricorressero i casi eccezionali richiamati dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., la cui valutazione va condotta con ancor maggior rigore nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato, citando Consiglio di Stato sez. VI, 23 dicembre 2021, n. 8523 e Consiglio di Stato, Sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1185.
Quanto all’istanza di estromissione, il Collegio l’ha accolta, osservando che la qualifica di direttore dell’Agenzia in capo alla persona fisica nominata Commissario non è sufficiente a radicare la legittimazione passiva dell’ente, che va quindi estromesso dal processo.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato non era stato oggetto di contrarius actus. Tuttavia, la parte ricorrente, istando per la cessazione della materia del contendere, aveva di fatto manifestato di ritenere satisfattivo il nuovo assetto di interessi. Tale dichiarazione, pur non integrando gli estremi della cessazione della materia del contendere, è stata valutata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, richiamando l’art. 84, comma 4, c.p.a. e la giurisprudenza di Tar Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452.
In ragione della definizione in rito della controversia, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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