Rigetto del permesso di costruire incidente sulle acque spetta al T.S.A.P (TAR Sicilia n. 1108 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto provvedimenti che incidono in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche, inteso come regolamentazione del decorso e dell’utilizzazione delle stesse. Il riparto non dipende dall’autorità che ha emanato l’atto, ben potendo il provvedimento provenire da un’amministrazione non preposta alla tutela delle acque. Rileva, invece, l’attitudine dell’atto a interferire con l’uso delle acque, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo va pertanto dichiarato quando l’oggetto del contendere investa opere destinate a influire sull’utilizzazione e sul regime delle acque pubbliche, con salvezza degli effetti della domanda in caso di riproposizione innanzi al giudice specializzato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune istanza di permesso di costruire in convenzione ai sensi dell’art. 28 bis d.P.R. n. 380/2001, per la riqualificazione di un’area adiacente a un torrente, con costruzione di muri d’argine e di un attraversamento carrabile quale via di fuga e collegamento tra un quartiere e la struttura ospedaliera. Le opere erano presentate come funzionali alla messa in sicurezza degli argini e alla mitigazione del rischio idrogeologico, oltre che come opere di urbanizzazione primaria serventi un edificio in corso di edificazione.

Dopo l’avvio del procedimento di annullamento e le osservazioni della società, il Comune adottava la nota con cui concludeva il procedimento annullando la richiesta di permesso. La società impugnava quel provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione, incompetenza del tecnico comunale rispetto alla competenza consiliare sul convenzionamento, erronea contestazione della qualifica del progettista e decadenza dei pareri. All’udienza il collegio dava avviso alle parti di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta d’ufficio la questione del riparto con il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Richiama il criterio consolidato secondo cui la giurisdizione specializzata copre tutti i provvedimenti aventi incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile perché volta ad assicurare lo sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti.

La sentenza valorizza l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24154 del 2013: nell’ambito della giurisdizione specializzata rientrano anche i ricorsi avverso provvedimenti che, pur espressione di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e pur inerenti a interessi più generali, riguardino comunque l’utilizzazione del demanio idrico, così incidendo sull’uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, oppure autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi.

Nel medesimo solco il Tribunale cita il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1943 dell’8 marzo 2021, secondo cui l’attribuzione al giudice specializzato persiste non solo quando si esplica un potere legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate a influire sull’utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche. Viene richiamato anche il parere del C.G.A.R.S. n. 290/2022.

Applicando tali criteri, il collegio osserva che il provvedimento impugnato ha ad oggetto un progetto di riqualificazione di un’area adiacente al torrente, con costruzione di muri d’argine e attraversamento carrabile. Si tratta di opere dirette a incidere sul regime delle acque e dunque la controversia va devoluta al giudice specializzato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. In applicazione del principio della translatio iudicii, ferme restando preclusioni e decadenze, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate attesa la natura meramente di rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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