Ricorso associazioni animaliste inammissibile per difetto di interesse ad agire (TAR Marche n. 1076 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’associazione animalista che impugni un’ordinanza sindacale vietante l’alimentazione di cani e gatti randagi su aree pubbliche è titolare di legittimazione attiva, ma deve dimostrare il concreto interesse ad agire, ossia l’attualità e la diretta incidenza del provvedimento sulla propria sfera giuridica. La sola qualificazione soggettiva e l’inserimento nell’elenco ministeriale non suppliscono alla prova del collegamento effettivo con la realtà territoriale interessata. Il giudizio amministrativo non è volto al mero controllo della legalità dell’azione amministrativa, né può estendere l’azione popolare oltre i limiti di legge. Il ricorso che non alleghi e non dimostri tale lesione è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il Sindaco di Bolognola adotta un’ordinanza con cui vieta di somministrare alimenti di qualsiasi natura, in forma diretta o indiretta, ai cani e ai gatti, anche randagi, su aree pubbliche o aperte al pubblico, con espresso divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti alimentari.
Un’associazione animalista impugna il provvedimento davanti al TAR Marche, chiedendone l’annullamento. Il Comune non si costituisce, ma ottempera agli oneri istruttori. Con ordinanza istruttoria il Collegio avvisa le parti, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., della possibile inammissibilità del gravame per mancata dimostrazione dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue nettamente legittimazione attiva e interesse ad agire. La prima, riconosciuta anche dal giudice amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7137/2025), non è in discussione. La seconda richiede la concreta e attuale lesione della posizione soggettiva, che nella specie non emerge.
La ricorrente si limita ad affermare che il gravame muove dall’interesse affinché i cani e i gatti presenti nel Comune possano essere nutriti da cittadini e volontari, senza offrire alcuna dimostrazione dell’effettivo collegamento con la specifica realtà territoriale né del danno diretto ricevuto. La memoria successiva all’avviso argomenta sulla sola legittimazione e nulla chiarisce sull’oggetto dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., salvo allegare le segnalazioni di alcuni cittadini e l’inserimento nell’elenco ministeriale.
Tale allegazione è insufficiente. Il ricorso non può essere inteso come azione volta al mero controllo della legalità, né l’azione popolare può essere estesa oltre i limiti di legge. Il gravame è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Per completezza il Collegio svolge osservazioni di merito. L’ordinanza non è un divieto assoluto di alimentare gli animali, neppure nelle proprietà private, ma impone di farlo sugli spazi pubblici evitando una alimentazione incontrollata, a tutela dell’igiene, del decoro del suolo pubblico e della tranquillità dei cittadini. Il provvedimento contiene anche un obbligo di fare, non un mero divieto.
Le censure di irragionevolezza e sproporzione si ridimensionano: gli spazi verdi esterni all’abitato consentono di nutrire i randagi, come avviene per la colonia felina accudita e mantenuta pulita. I contenitori rimovibili suggeriti dalla ricorrente non risolvono il problema, poiché il cibo è somministrato soprattutto da non residenti e turisti occasionali. Gli strumenti della legge n. 281/1991 presuppongono programmazione e infrastrutture incompatibili con l’esigenza di tempi celeri. Il ricorso è quindi anche respinto nel merito. Spese compensate.
Nota della Redazione
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