Ottemperanza per la Carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3428 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente, passata in giudicato, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’importo del beneficio, indicato al valore nominale dall’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, non può essere maggiorato di interessi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2024/25. A fronte del mancato pagamento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per conseguire il rilascio della carta. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, escludendo che l’ottemperanza possa estendersi alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto distratte in favore dei difensori e non azionate nel presente giudizio. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato, rendendo applicabile il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’assenza di contestazioni da parte del Ministero ha indotto il Tribunale a ritenere il credito non controverso nell’an e nel quantum, configurandosi l’inottemperanza dell’amministrazione. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione. Il Collegio ha precisato che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Tribunale ha infine rigettato la richiesta di interessi sulla somma, richiamando il disposto dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, che indica l’importo al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, in linea con il precedente del TAR Lombardia n. 1768/2025. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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