Autorizzazione unica impianti FER e poteri comunali di governo del territorio (Cons. Stato n. 6253 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 vale ex lege come variante allo strumento urbanistico e deroga non solo ai profili strettamente urbanistici, ma anche ai parametri edilizi locali, sicché nessuna previsione comunale può surrettiziamente ostare all’ubicazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, che la legge consente di allocare anche in zona agricola. Le valutazioni tecnico-discrezionali demandate alle amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi non sono sostituibili con diverse prospettazioni di parte, ove non se ne dimostri l’intrinseca e macroscopica illogicità. L’omessa convocazione di un ente alla conferenza non invalida il provvedimento quando la partecipazione sostanziale sia comunque garantita nel corso del procedimento o in sede di riesame, valendo il relativo adempimento in funzione servente rispetto allo scopo partecipativo.

Il Fatto

Un Comune impugna con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto al TAR per opposizione della società controinteressata, la determinazione regionale che ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da immettere nella rete nazionale. Il ricorso articola due censure procedimentali e sedici censure sostanziali, tra cui l’omissione della verifica dell’interesse archeologico, il mancato recepimento delle prescrizioni dei VV.F., il difetto della valutazione di incidenza ambientale, la sottostima degli impatti odorigeni e il contrasto con lo strumento urbanistico comunale; con motivi aggiunti il Comune impugna anche il rigetto dell’istanza di riesame.

Il TAR rigetta il ricorso nel merito, assorbendo le eccezioni in rito della società. Il Comune appella, riproponendo criticamente le censure di primo grado. La società si costituisce, riproponendo nel merito le difese e le eccezioni in rito; si costituisce con atto di stile anche l’Autorità di Bacino.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara l’appello infondato nel merito, ritenendo superfluo, per economia decisionale, lo scrutinio delle numerose eccezioni in rito. Il Collegio muove dal rilievo che le facoltà partecipative del Comune non sono state concretamente vulnerate: l’ente ha avuto pressoché subito notizia informale della pendenza del procedimento conferenziale e, nel successivo procedimento di riesame, ha avuto piena possibilità di rappresentare le proprie ragioni. L’adempimento della convocazione ha valenza servente rispetto allo scopo sostanziale dell’utile partecipazione, sicché la sua omissione non ridonda in vizio invalidante, in applicazione dei principi sottesi all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990.

Quanto alla prescrizione archeologica della Soprintendenza, essa afferisce alla materiale esecuzione dei lavori ed è implicitamente ma univocamente richiamata dal provvedimento gravato, che richiama integralmente le prescrizioni e i pareri rilasciati dalle amministrazioni coinvolte; la stessa considerazione vale per le prescrizioni dei VV.F. Sul difetto di valutazione di incidenza ambientale, il sito non intercetta direttamente aree protette e il Comune non ha dimostrato il rischio concreto, effettivo e attuale di significative interferenze indirette. Gli impatti odorigeni e le emissioni in atmosfera risultano ponderati all’esito di valutazioni tecnico-discrezionali, con specifiche prescrizioni e un monitoraggio costante, non sindacabili nel merito ove non se ne evidenzi la macroscopica insostenibilità.

Il Collegio esclude la violazione delle prerogative sindacali, non essendo l’impianto un impianto industriale ma un impianto FER, e nega l’interesse del Comune a dolersi della mancata pubblicità dell’istruttoria. Il rischio idrogeologico è stato affrontato in conferenza, con parziale modifica localizzativa; le contestazioni comunali mirano a sostituire un proprio paradigma valutativo a quello delle amministrazioni competenti, impingendo nella sfera riservata al potere amministrativo. Il difetto di istruttoria sulla localizzazione, il dimensionamento e la sicurezza è dichiarato inammissibile per genericità, quale motivo de facto riepilogativo di censure già formulate e privo di autonomia processuale.

Sul piano urbanistico, la Corte ribadisce che l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 racchiude in sé ogni profilo, inclusi quelli propri della valutazione ambientale strategica, e vale ex lege come variante allo strumento urbanistico; gli impianti FER possono essere allocati anche in aree agricole. La realizzazione di tali impianti è obiettivo di interesse pubblico stabilito dalla legge nazionale e dal quadro euro-unitario, ciò che priva di fondamento le prospettate questioni di compatibilità costituzionale ed euro-unitaria. Il Comune, avendo aderito all’invito regionale e partecipato attivamente al procedimento di riesame, versa in frontale tensione con il divieto di venire contra factum proprium. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *