PUL e concessioni balneari: interesse ad agire solo con l’atto attuativo (TAR Sardegna n. 1110 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del Piano di utilizzo dei litorali che ridimensionano o escludono le concessioni demaniali marittime esistenti non sono dotate di efficacia immediatamente lesiva quando l’amministrazione comunale non abbia emanato gli atti applicativi necessari a incidere in concreto sulla sfera giuridica del concessionario. In tale ipotesi il ricorso proposto dal titolare della concessione avverso il piano e la sua variante generale è inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto. L’interesse ad agire sorge soltanto se e quando l’amministrazione darà attuazione al piano mediante ulteriori provvedimenti, rispetto ai quali potranno essere fatti valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto. La mera titolarità di un interesse alla contendibilità futura della risorsa demaniale non è sufficiente, ove quella risorsa sia già assegnata al ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente esercita un’impresa balneare su un’area demaniale marittima in forza di una concessione rilasciata nel 2004. Ha impugnato il Piano di utilizzo dei litorali approvato dal Comune nel 2019, unitamente alle delibere consiliari e alle linee guida regionali che ne costituiscono il presupposto, deducendo undici motivi: dalla violazione del giudicato costituzionale sulla disciplina regionale, al difetto di partecipazione degli organismi di categoria e dell’autorità marittima, al mancato coinvolgimento della Soprintendenza, alla carenza di VAS e VINCA, fino alla lesione del legittimo affidamento e dei diritti dei concessionari in essere.

Con motivi aggiunti depositati nell’aprile 2025 la società ha esteso l’impugnazione alla Variante generale al piano, pubblicata nel febbraio 2025, riproponendo i vizi originari e lamentando l’illegittimità derivata, il difetto delle garanzie partecipative, l’omessa valutazione ambientale e l’eliminazione, senza motivazione, della possibilità di installare un chiosco per la somministrazione all’interno dell’area in concessione. Comune, Regione e Agenzia del Demanio si sono costituiti eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in rito e la risolve in senso preclusivo all’esame del merito. Le censure articolate investono scelte ampiamente discrezionali con cui il Comune ha dimensionato e localizzato i servizi di supporto alla balneazione, disciplinando l’uso delle aree demaniali e degli ambiti di retrospiaggia. Rispetto a tali previsioni la società contesta la riduzione e l’eliminazione di alcune aree in concessione, senza salvaguardia espressa dei titoli in essere.

Il Tribunale richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le proprie precedenti pronunce su fattispecie analoga — TAR Sardegna n. 797/2025, n. 88/2024 e n. 472/2025 — che hanno escluso la lesività attuale delle clausole regolamentari che impongono l’adeguamento delle attività esistenti e qualificano il piano come ragione di pubblico interesse ai fini della revoca. Tali disposizioni, osserva il Collegio, non hanno ricevuto attuazione: il Comune non ha emanato alcun atto volto ad annullare o ridurre le concessioni in essere.

La difesa dell’ente ha inoltre rappresentato che le competenze in materia di rilascio e revoca delle concessioni sono transitate in capo alla Regione e che le previsioni regolamentari riguardano le concessioni future, non quelle preesistenti, destinate a proseguire fino alla scadenza naturale. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che le prescrizioni ritenute lesive non sono state oggetto né di spontanea attuazione né di applicazione amministrativa idonea a rendere concreta la lesione.

Il ragionamento vale tanto per il piano del 2019 quanto per la variante sopravvenuta. La società non ha allegato alcun pregiudizio concretamente maturato in corso di causa. Quanto all’osservazione sull’interesse alla contendibilità futura delle aree, il Collegio la ritiene argomento contrario alle tesi della ricorrente: la lesione potrà concretizzarsi solo quando l’amministrazione darà attuazione al piano con riferimento alle aree concedibili, mentre allo stato la risorsa è già assegnata alla ricorrente, la cui concessione non è stata incisa. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili; le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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