Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica docente (TAR Campania n. 446 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’accertamento del diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 impone all’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine fissato dal giudice. Il decorso del termine biennale di fruizione del beneficio non estingue l’obbligo, poiché l’obbligazione pecuniaria è fungibile: l’amministrazione è tenuta all’erogazione del controvalore monetario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il mancato rispetto del limite temporale, imputabile a condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere fatto valere dalla stessa a proprio vantaggio. La relativa azione è soggetta al termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per n. 5 anni scolastici, per complessivi € 2.500,00.
La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 12 giugno 2024. Notificato il titolo in data 23.10.2023, l’amministrazione non aveva adempiuto nel termine di 120 giorni. La ricorrente chiedeva quindi la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali dell’azione. Risultano rispettati sia il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice.
Nel merito, la sentenza ottemperanda era stata regolarmente notificata presso la sede dell’amministrazione il 23.10.2023 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La parte più rilevante della motivazione riguarda il rapporto tra il termine di fruizione stabilito dal giudice ordinario e la perdurante esecutorietà del giudicato. Il Collegio ha precisato che, decorso il termine biennale fissato nella sentenza ottemperanda, l’amministrazione resta comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La conclusione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul principio secondo cui il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Quanto alla nomina del commissario, il Tribunale ha designato sin d’ora un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio ha escluso che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Le spese di lite sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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