Onere della prova sull’epoca del manufatto e legittimità dei provvedimenti sanzionatori (TAR Puglia n. 1110 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia edilizia, ove si faccia questione di opera risalente a epoca anteriore all’introduzione del regime autorizzatorio dello ius aedificandi, l’onere di provare la data di realizzazione del manufatto grava sul privato. Tale prova deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto notorio o a dichiarazioni di terzi. In difetto di tale prova, è legittimo il provvedimento sanzionatorio che presuppone l’abusività delle opere. Il nesso di presupposizione tra attività urbanistica e attività commerciale consente la revoca dell’autorizzazione di somministrazione, non costituendo essa esercizio di potere di riesame ma di potere sanzionatorio conseguente alla non conformità urbanistica accertata.

Il Fatto

I proprietari di un immobile destinato a ristorazione impugnavano la nota con cui il Comune aveva confermato il diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, richiesta per sostituzione di copertura, frazionamento, fusione e cambio d’uso. In via presupposta contestavano gli atti del procedimento di demolizione, sostenendo l’anteriorità dell’edificazione al 1942 e la conseguente insussistenza dell’obbligo di titolo edilizio.

Nelle more, l’Amministrazione adottava l’ordinanza di demolizione n. 42 del 29.02.2024 e la determina n. 231 del 13.03.2024 di revoca dell’autorizzazione commerciale. La società esercente e i proprietari estendevano il gravame a tali provvedimenti, con ricorsi riuniti al giudizio principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per tardività. Decorso il termine di sessanta giorni ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, si forma il silenzio rigetto sull’istanza di sanatoria. Tuttavia il Comune può integrarlo con un provvedimento esplicativo delle ragioni ostative: rispetto a questo secondo atto va valutato l’interesse al ricorso e la tempestività, che nella specie sussistono.

Nel merito, le censure sulla risalenza del manufatto sono infondate. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 903 del 2019, Cons. Stato n. 1476 del 2019, Cons. Stato n. 4 del 2022, Cons. Stato n. 9010 del 2022) esige prova documentale rigorosa. Le sei dichiarazioni di terzi prodotte in sede procedimentale non superano gli accertamenti comunali e si riferiscono comunque al 1963. Il richiamo a una pratica edilizia del 1949 resta generico e non dimostrato.

Le perizie di parte non convincono: le cartografie comunali del 1964 mostrano la particella priva di manufatti, la planimetria catastale del 1940 la indica come giardino, e solo l’atto notarile del 1978 segna le prime tracce di costruito. La tesi del lotto intercluso, non esaminata in sede procedimentale, è preclusa al Collegio ex art. 34, comma 2, c.p.a. e comunque smentita dalle planimetrie, che attestano l’affaccio sulla pubblica via.

Quanto alla localizzazione, il centro abitato è nozione di mero fatto, accertabile anche tramite mappe e ortofoto, non richiedendo un formale atto di perimetrazione (Cons. Stato n. 3656 del 2016). Manca dunque la prova della legittimità urbanistica. Sono perciò legittimi i provvedimenti sanzionatori, adottati in esecuzione della sentenza del TAR sul ricorso avverso il silenzio, non rilevando la pendenza del giudizio principale in assenza di misura cautelare. La revoca dell’autorizzazione commerciale discende dal nesso di presupposizione con l’attività urbanistica, non dall’esercizio di poteri di riesame ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990. I ricorsi sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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