Inottemperanza al giudicato e carta docente commissario ad acta (TAR Toscana n. 1112 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi nascenti da un giudicato presuppone la verifica dell’inerzia anche a fronte del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’effettività della tutela, secondo il modello dell’art. 21 del cod. proc. amm.. Il giudizio di ottemperanza non rinnova il merito della pretesa, ma ne garantisce la satisfattiva attuazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, n. 1018/2023, passata in giudicato, è stato riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione ad accreditare l’importo nominale annuo e a rifondere le spese.
La sentenza è stata notificata al Ministero, senza che questi abbia proposto impugnazione. Il Ministero non ha però provveduto né all’attivazione della carta, né al pagamento delle spese. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, deducendo l’inerzia dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dell’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Dagli atti non risulta alcun adempimento: l’amministrazione non ha attivato la carta docente né ha corrisposto le spese liquidate.
Il TAR rileva che è ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che l’amministrazione è tenuta a rispettare prima di poter essere considerata inadempiente agli obblighi da giudicato.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ravvisa l’evidente inadempimento degli obblighi nascenti dal giudicato e accoglie il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1018/2023.
Il TAR assegna quindi all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Contestualmente nomina commissario ad acta il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega, affinché, decorso inutilmente tale termine, provveda agli adempimenti occorrenti entro i successivi sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, oltre IVA, CAP e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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