Revoca contributo PSR e giurisdizione in caso di recesso per forza maggiore (TAR Sicilia n. 1113 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici già concessi ed erogati, la controversia relativa alla loro revoca, decadenza o ripetizione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la concessione del finanziamento ha già costituito un diritto soggettivo del beneficiario alla conservazione delle somme riscosse. Il riparto non muta quando l’istante invochi l’applicazione di una clausola del programma di finanziamento che disciplina il recesso dagli impegni assunti in presenza di cause di forza maggiore. Anche in tale ipotesi, infatti, si controverte dell’esercizio di un potere di scioglimento del rapporto già costituito, che l’Amministrazione pone in essere a fronte di un ritenuto inadempimento degli obblighi imposti dagli atti concessivi. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il dante causa della ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013, un contributo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Gli interventi erano stati eseguiti e regolarmente rendicontati, fino a raggiungere il saldo del contributo ammissibile.

Con una prima nota l’Amministrazione regionale comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione e revoca del decreto di concessione; con una seconda negava l’autorizzazione a riconoscere agli eredi l’applicazione dell’art. 5.9.1 del PSR sulle cause di forza maggiore, chiedendo la restituzione di somme non riconciliate, comprensive di anticipazione e maggiorazione della penale del 10%. Il ricorso gerarchico veniva accolto solo in parte. La ricorrente impugnava quindi davanti al TAR sia il provvedimento definitorio del ricorso gerarchico sia le note presupposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale e la ritiene fondata. La questione non riguarda la legittimità del decreto con cui è stato originariamente costituito il rapporto tra il beneficiario e l’Amministrazione, ma il successivo svolgersi di quel rapporto.

La ricorrente ha chiesto, senza ottenerla, l’autorizzazione ad applicare la clausola del PSR che disciplina il recesso dagli impegni assunti come rinuncia volontaria al mantenimento delle misure finanziate. Il thema decidendum attiene dunque alla possibilità di esercitare un potere di scioglimento del rapporto già costituito, con modalità che, in presenza di forza maggiore, si conformano al secondo comma dell’art. 1373 cod. civ., secondo cui il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il Collegio applica il criterio di riparto fissato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2014: l’erogazione del contributo, anche se avvenuta in via provvisoria, crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che l’Amministrazione adempie senza margini di discrezionalità. Sussiste quindi un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme e alla conservazione degli importi già riscossi.

Ne deriva la competenza del giudice ordinario a conoscere le controversie instaurate per contrastare l’Amministrazione che, avvalendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento adducendo l’inadempimento degli obblighi imposti dagli atti concessivi. Il TAR dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione, indicando l’A.G.O. competente per materia, valore e territorio presso cui il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese. Il Collegio conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso al difensore, operando la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 e l’ulteriore abbattimento del 50% previsto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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